Circolare numero 237 del 2-10-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rende nota la stipula di una convenzione tra INPS e Federazione Autotrasportatori Italiani (FAI) per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori degli artigiani, delle quote associative dovute dagli iscritti alle associazioni territoriali aderenti. Sono indicate decorrenza dal 1° gennaio 1992, modalità di identificazione degli associati, termini per autorizzazioni e revoche, criteri di rendicontazione e di rimborso spese, nonché le esclusioni di responsabilità dell’INPS e la durata della convenzione fino al 31 dicembre 1992 con rinnovo tacito.
Convenzione INPS-FAI per la riscossione delle quote associative tramite bollettini postali
Convenzione INPS-FAI per la riscossione delle quote associative
La circolare comunica la stipula di una convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Federazione Autotrasportatori Italiani (FAI) per la riscossione delle quote associative tramite i bollettini di conto corrente postale utilizzati per il pagamento dei contributi obbligatori. La disciplina si fonda sulla legge 4 giugno 1973, n. 311, sull’art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e sull’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Ambito di applicazione e decorrenza
La convenzione riguarda i titolari di impresa iscritti alle associazioni territoriali aderenti alla FAI, limitatamente a quelli per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S., di malattia e di natalità. Il servizio di riscossione delle quote associative decorre dal 1° gennaio 1992.
Modalità della riscossione
L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative dovute dagli iscritti alle associazioni territoriali aderenti, effettuandolo con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per la riscossione dei contributi I.V.S., di malattia e di natalità dovuti dagli artigiani ai sensi dell’art. 2 della legge n. 233/1990. È espressamente escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva delle quote associative.
Determinazione dell’importo e comunicazioni annuali
L’ammontare del contributo associativo è stabilito annualmente dalla FAI, in misura fissa capitaria e anche differenziata per provincia. La FAI deve comunicarlo all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 novembre di ogni anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Identificazione degli associati, autorizzazioni e revoche
L’identificazione dei titolari di impresa avviene mediante autorizzazione individuale alla riscossione delle quote associative, sottoscritta dal singolo associato e autenticata dall’organizzazione provinciale della Federazione con firma del responsabile e timbro dell’ente. L’autorizzazione deve richiamare espressamente la legge 4 giugno 1973, n. 311 e il servizio di riscossione svolto dall’INPS.
La FAI trasmette all’INPS, tramite le SAP territorialmente competenti, gli elenchi e le autorizzazioni alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno in corso. Le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Con le stesse modalità vengono comunicate le revoche, che pure producono effetti dall’anno successivo se trasmesse dopo il 28 gennaio.
Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS più richieste da organizzazioni sindacali diverse, l’Istituto non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.
Flussi magnetici e convalida
Per ciascun anno di riscossione, la FAI invia alla Sede centrale dell’INPS, Servizio EAD, i nastri magnetici contenenti i dati identificativi degli associati e dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca dell’autorizzazione. Le trasmissioni avvengono alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.
I supporti devono contenere, oltre all’identificazione della SAP competente e del comune sede dell’impresa, almeno i seguenti dati:
- cognome e nome del titolare di impresa;
- data di nascita;
- codice INPS d’impresa e relativo controcodice, salvo per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
La Sede centrale INPS rende disponibili i dati alle SAP competenti per territorio per la convalida delle autorizzazioni. Entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, la Sede centrale comunica alla FAI i risultati dell’abbinamento e fornisce il supporto magnetico con gli scarti. Le operazioni di convalida devono essere completate dalle SAP entro il 14 novembre e il 10 gennaio. L’INPS non risponde dei casi in cui i nastri magnetici o le autorizzazioni non trovino corrispondenza con i dati degli archivi.
Rapporti finanziari, acconti e rendiconti
A partire dall’anno successivo a quello in cui sarà ultimata l’acquisizione dei bollettini, la misura degli acconti spettanti alla FAI viene determinata, per ciascuna SAP, applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione la percentuale risultante dal rapporto tra contributi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione relativi alla più recente acquisizione completata.
I rapporti finanziari vengono definiti per ogni singola emissione quando risultano elaborati i certificati di accredito in conto corrente postale. Gli acconti periodici sono corrisposti dall’INPS alla FAI, al netto del rimborso spese e dell’aggio IVA, in due rate entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta dagli artigiani.
Non appena disponibili tutti gli elementi necessari, l’INPS trasmette alla FAI un rendiconto con:
- l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accredito elaborati per l’emissione considerata;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, calcolati sul numero dei bollettini emessi;
- gli acconti corrisposti per l’emissione contributiva di riferimento;
- a lettura ultimata dei bollettini riscossi, l’eventuale saldo a credito o a debito della Federazione.
In caso di conguaglio a credito, l’INPS provvede al versamento dell’importo dovuto. In caso di conguaglio a debito della FAI, l’importo è portato in detrazione sul primo acconto dovuto per l’anno in corso o restituito in caso di disdetta o risoluzione della convenzione.
Per il primo anno di applicazione, gli importi delle quote associative sono corrisposti dalla Sede centrale INPS alla FAI in misura pari al 50% dell’ammontare posto in riscossione sulla base delle autorizzazioni presentate, senza interessi o altri oneri. La stessa modalità si applica negli anni successivi se l’Istituto non ha completato l’acquisizione dei bollettini riscossi. Le somme riscosse e rilevate successivamente all’ultima rimessa del primo anno sono corrisposte con i conguagli degli anni successivi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno l’INPS trasmette alla FAI un prospetto della situazione finanziaria relativa alle emissioni per le quali non è stata ancora ultimata l’acquisizione dei bollettini di conto corrente postale, con indicazione dell’importo annuo, degli acconti versati e delle quote associative riscosse per ciascuna emissione.
Rimborso spese e criteri di calcolo
Le spese del servizio di esazione sono regolate dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989. Il costo del servizio è calcolato ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati e della quota di partecipazione alle spese generali annuali stabilita dal Comitato Esecutivo.
I costi del primo anno del triennio sono maggiorati negli anni successivi in base alla variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati registrata nell’anno precedente rispetto a quello ancora anteriore. In attesa dei dati necessari per determinare tale incremento, le spese sono addebitate nella misura dell’anno precedente, con riserva di conguaglio successivo. Su richiesta delle parti, il costo può essere rideterminato anche prima della scadenza triennale, qualora sopravvengano elementi oggettivi che rendano non più corrispondente l’onere sostenuto.
Il rimborso delle spese avviene mediante trattenuta sui versamenti da corrispondere e gli importi sono soggetti alle imposizioni fiscali vigenti al momento della liquidazione.
Responsabilità, spese e approvazione ministeriale
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alle associazioni provinciali aderenti alla FAI, anche nel caso di contestazione dell’inclusione negli elenchi trasmessi. Gli eventuali rapporti relativi alla restituzione delle somme versate a titolo di quote associative sono regolati direttamente tra le associazioni provinciali e i singoli interessati.
Tutte le spese e gli oneri, compresi quelli fiscali, relativi alla convenzione sono a carico della FAI e delle associazioni provinciali aderenti.
La convenzione è sottoposta all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’articolo unico della legge n. 311/1973.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La convenzione è stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dell’art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dell’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Essa affida all’INPS il servizio di esazione delle quote associative FAI tramite i bollettini di conto corrente postale utilizzati per il versamento dei contributi obbligatori.
Decorrenza, durata e rinnovo
Il servizio di riscossione delle quote associative inizia dal 1° gennaio 1992. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1992 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta con raccomandata A/R spedita almeno tre mesi prima della scadenza.
Modalità di riscossione e limiti dell’attività INPS
La riscossione avviene con le stesse modalità e periodicità previste per i contributi I.V.S., di malattia e di natalità dei titolari di impresa artigiana. L’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative e non risponde verso terzi per l’applicazione della convenzione.
Determinazione delle quote associative e comunicazioni annuali
La FAI stabilisce annualmente l’importo del contributo associativo, anche differenziato per provincia, e lo comunica all’INPS con raccomandata A/R entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Identificazione degli associati, autorizzazioni e revoche
La FAI trasmette all’INPS le autorizzazioni individuali alla riscossione, sottoscritte dagli associati e autenticate dall’organizzazione provinciale, con specifico riferimento alla legge n. 311/1973 e al servizio INPS. Le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall’anno successivo; la stessa regola vale per le revoche inviate dopo tale data. Se nel corso dell’anno pervengono più richieste da organizzazioni sindacali diverse, l’INPS non ne considera alcuna ai fini della riscossione.
Flussi informatici e scadenze operative
La FAI invia all’INPS i supporti magnetici con i dati degli associati e delle revoche alle scadenze del 30 settembre, 15 novembre e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso. Le SAP competenti convalidano le autorizzazioni; la Sede centrale comunica i risultati dell’abbinamento entro cinque giorni e le operazioni di convalida devono essere completate entro il 14 novembre e il 10 gennaio, secondo le scadenze previste dalla convenzione.
Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione
Gli acconti spettanti alla FAI sono determinati sulla base della percentuale tra contributi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione, con liquidazione in due rate entro il 5 del mese successivo al termine di versamento dei contributi obbligatori. L’INPS trasmette rendiconti e prospetti annuali, gestisce eventuali conguagli a credito o a debito e, per il primo anno, corrisponde gli importi nella misura del 50% dell’ammontare posto in riscossione, in assenza del completamento dell’acquisizione dei bollettini.
Rimborso spese e oneri
Il rimborso spese dovuto alla FAI è regolato dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989. Le spese del servizio sono calcolate su base triennale, con aggiornamento annuale secondo l’indice del costo della vita, e vengono trattenute sui versamenti da corrispondere; tutti gli oneri, anche fiscali, restano a carico della FAI e delle associazioni provinciali aderenti.
Responsabilità e rapporti con gli associati
L’INPS è esonerato da responsabilità verso i titolari di impresa associati anche in caso di contestazioni sull’inclusione negli elenchi. I rapporti relativi a eventuali restituzioni delle somme versate a titolo di quote associative intercorrono direttamente tra le associazioni provinciali e i singoli interessati.
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