Sentenza n. 6339/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico Immigrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare avanzata il 21.6.2020 da -OMISSIS- a favore della ricorrente ex art. 103, co. 1, D.L. 34/2020; Per quanto riguarda i ricorsi per motivi aggiunti: per l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, del rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare emesso il 25.6.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare e successivo decreto di rigetto della domanda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito inizialmente per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. Dopo la costituzione dell’Amministrazione, ha appreso dell’esistenza di un decreto di rigetto del 25 giugno 2021 e lo ha impugnato con motivi aggiunti. Ha dedotto il difetto di notifica, sostenendo che il preavviso e il provvedimento finale erano stati comunicati soltanto al domicilio digitale del datore di lavoro, nonché il difetto di motivazione e la violazione delle regole procedimentali. Ha inoltre dedotto che il rigetto era stato fondato sulla mancata integrazione documentale e, in via subordinata, ha chiesto che l’Amministrazione procedesse a una nuova notifica del rigetto presso il domicilio dichiarato ex lege, così da consentirle di esercitare tempestivamente le proprie facoltà.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché il procedimento non era rimasto ineseguito: l’Amministrazione lo aveva concluso con un provvedimento espresso di rigetto, notificato il 28 giugno 2021 al domicilio digitale del datore di lavoro. È stata quindi esclusa la permanenza di un silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a. I due ricorsi per motivi aggiunti sono stati trattati congiuntamente e rigettati. Il Collegio ha rilevato che il preavviso di rigetto era stato notificato soltanto al domicilio digitale del datore di lavoro e ha ritenuto, anche in ipotesi di obbligo di notifica direttamente alla lavoratrice straniera, che tale vizio non fosse determinante. La ricorrente, infatti, non aveva prodotto neppure in giudizio la documentazione richiesta dall’Amministrazione e ritenuta essenziale per verificare il contributo forfettario, la presenza ininterrotta in Italia, il reddito prescritto e l’idoneità alloggiativa necessaria alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il giudice ha applicato il principio per cui la mancata partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento quando, alla luce degli elementi acquisiti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Spese compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Disciplina l’emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari nei settori indicati dalla norma e richiede, tra gli altri presupposti, la prova della presenza ininterrotta del lavoratore.
art. 103, commi 6 e 7, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Prevede la documentazione e i requisiti necessari per la definizione favorevole della procedura di emersione, inclusa la verifica del reddito e degli ulteriori elementi documentali richiesti.
art. 117 c.p.a.
L’azione contro il silenzio presuppone che l’Amministrazione non abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso; non è ammissibile quando il procedimento sia stato definito prima della proposizione o della decisione del giudizio.
art. 8, comma 2, decreto del Ministero dell’Interno 27 maggio 2020
Prevede il contributo forfettario la cui verifica è stata ritenuta necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda di emersione.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
Rileva ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e della verifica dell’idoneità alloggiativa.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio partecipativo o procedimentale non conduce all’annullamento quando risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il principio è stato applicato alla mancata notifica del preavviso e del provvedimento alla lavoratrice.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è inammissibile quando, prima della decisione, l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, anche se il ricorrente sostenga di non averne avuto tempestiva conoscenza.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto o del provvedimento finale al soggetto che avrebbe dovuto esserne destinatario non determina l’annullamento quando, anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio, risulti che l’apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare, la mancata produzione della documentazione necessaria a verificare requisiti essenziali, quali il contributo forfettario, la presenza ininterrotta, il reddito prescritto e l’idoneità alloggiativa, giustifica il rigetto quando tali carenze non siano superate nemmeno nel giudizio.
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