Cassazione Penale, Sentenza n. 47135/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di lesioni, denunciando un vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), non è proponibile ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Preclude la proposizione del ricorso per cassazione per vizi di motivazione quando l'impugnazione riguarda sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.
art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 28/08/2000
Connesso alla disciplina dell'impugnazione: contribuisce a impedire il ricorso per cassazione fondato su motivi attinenti alla valutazione della prova o alla motivazione della sentenza di appello nei casi indicati.
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (modifiche introdotte)
Ha introdotto le limitazioni sopra richiamate, entrate in vigore il 6/3/2018, che riducono la rilevanza dei motivi di cassazione per vizio di motivazione nelle ipotesi previste.
Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019; Cass. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Decisioni della Corte che confermano il divieto di ammettere ricorsi per cassazione per vizio di motivazione avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace.
Massime di principio
- Se la sentenza di appello riguarda un reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può fondarsi su vizi di motivazione: queste censure sono inammissibili.
- Per impugnare validamente una sentenza di appello in tali casi è necessario adottare motivi diversi dal mero vizio di motivazione (ad es. questioni di diritto non riconducibili alla valutazione della prova o alla logica della motivazione, ove ammesse).
- Il ricorrente che solleva solo contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione impugnata corre il rischio concreto di inammissibilità del ricorso e dell'affidamento di condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende).
- Prima di proporre ricorso per cassazione in materie di competenza del giudice di pace è opportuno verificare se il motivo rientri effettivamente nelle censure precluse dalla normativa introdotta dal d.lgs. n. 11/2018; in caso contrario valutare rimedi alternativi o motivazioni di diritto specifiche.
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