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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47135/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di lesioni, denunciando un vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), non è proponibile ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Preclude la proposizione del ricorso per cassazione per vizi di motivazione quando l'impugnazione riguarda sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 28/08/2000

    Connesso alla disciplina dell'impugnazione: contribuisce a impedire il ricorso per cassazione fondato su motivi attinenti alla valutazione della prova o alla motivazione della sentenza di appello nei casi indicati.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (modifiche introdotte)

    Ha introdotto le limitazioni sopra richiamate, entrate in vigore il 6/3/2018, che riducono la rilevanza dei motivi di cassazione per vizio di motivazione nelle ipotesi previste.

  • Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019; Cass. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019

    Decisioni della Corte che confermano il divieto di ammettere ricorsi per cassazione per vizio di motivazione avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace.

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello riguarda un reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può fondarsi su vizi di motivazione: queste censure sono inammissibili.
  • Per impugnare validamente una sentenza di appello in tali casi è necessario adottare motivi diversi dal mero vizio di motivazione (ad es. questioni di diritto non riconducibili alla valutazione della prova o alla logica della motivazione, ove ammesse).
  • Il ricorrente che solleva solo contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione impugnata corre il rischio concreto di inammissibilità del ricorso e dell'affidamento di condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende).
  • Prima di proporre ricorso per cassazione in materie di competenza del giudice di pace è opportuno verificare se il motivo rientri effettivamente nelle censure precluse dalla normativa introdotta dal d.lgs. n. 11/2018; in caso contrario valutare rimedi alternativi o motivazioni di diritto specifiche.

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