Cassazione Civile, Ordinanza n. 14815/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto economico tra una lavoratrice transitata all'INAIL per mobilità e l'ente di destinazione. La lavoratrice aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma correlata alla spettanza di un assegno ad personam ritenuto non riassorbibile, fondato su una precedente decisione che aveva accertato tale diritto. L'INAIL propose opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale accolse in parte la pretesa della lavoratrice, mentre la Corte d'appello, in riforma, ritenne che nulla fosse dovuto. In cassazione la ricorrente denunciò: (1) l'erronea mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità ex art. 342 c.p.c.; (2) l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c.; (3) l'illegittimità della statuizione che avrebbe consentito il riassorbimento dell'indennità di vicario; (4) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito ultrapetito o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la domanda monitoria si fondava sul pagamento integrale dell'assegno ad personam già riconosciuto. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che, con ordinanza successiva, questa Corte aveva rigettato il ricorso dell'INAIL avverso la sentenza presupposta, con conseguente formazione del giudicato esterno sul diritto della lavoratrice all'assegno ad personam non riassorbibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, perché si trattava di censure nuove o comunque non utilmente formulate: per la questione di inammissibilità dell'appello mancava l'allegazione della tempestiva deduzione in appello; quanto all'omessa pronuncia sull'eccezione ex art. 348-bis c.p.c., la sentenza impugnata conteneva un rigetto implicito incompatibile con la pretesa della parte. La Corte ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo decisivo il sopravvenuto giudicato esterno formatosi sulla sentenza che aveva già accertato il diritto della lavoratrice all'assegno ad personam non riassorbibile. Per effetto di tale giudicato, la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di pagamento alla luce dell'accertamento ormai definitivo del diritto sostanziale; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi.
art. 342 c.p.c.
la censura di inammissibilità dell'appello per genericità è stata dichiarata inammissibile per mancata deduzione tempestiva della relativa eccezione nel giudizio di merito.
art. 348-bis c.p.c.
l'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta coperta da rigetto implicito nella decisione d'appello.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la decisione di merito implicava il rigetto della pretesa esaminata.
art. 124 disp. att. c.p.c.
richiamato per affermare che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se la sentenza non sia stata prodotta con la rituale certificazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se si è formato dopo la sentenza impugnata, perché incide sulla regola del caso concreto ed è assimilabile a un elemento normativo della decisione.
- L'accertamento del giudicato esterno risponde a un interesse pubblico alla coerenza delle decisioni e all'evitare giudicati contrastanti; perciò la sua rilevabilità non dipende dall'iniziativa esclusiva delle parti.
- La censura di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è inammissibile in cassazione se la parte non allega di avere tempestivamente dedotto la relativa eccezione davanti al giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur senza espressa motivazione sul punto, contenga un rigetto implicito della domanda o eccezione, desumibile dall'impostazione logico-giuridica adottata dal giudice.
- Quando un titolo giudiziale posto a base della pretesa monitoria si consolida con giudicato nelle more del processo di opposizione o del successivo giudizio di impugnazione, tale giudicato vincola il riesame della domanda sul quantum e impedisce di ignorare l'accertamento definitivo del diritto sostanziale.
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