Sentenza del 27/04/2016 n. 2366 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Omessa dichiarazione - Credito - Utilizzo nelle annualità successive - Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl credito IVA relativo all'annualità priva di dichiarazione non può essere utilizzato in detrazione nelle annualità successive. Tuttavia, l'omessa dichiarazione non determina la perdita definitiva del credito: il contribuente può farlo valere mediante la procedura di rimborso, nel rispetto dei relativi presupposti e adempimenti. La decisione è conforme a Cass. n. 11737/2011.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di utilizzare in detrazione, nelle annualità successive, un credito IVA maturato in un anno per il quale il contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che il credito potesse comunque essere riportato e utilizzato; l'orientamento accolto esclude invece tale utilizzo in detrazione, poiché l'omessa dichiarazione impedisce di verificare e riconoscere il credito come effettivamente maturato ai fini del riporto.
Norme richiamate
d.P.R. 633/1972, art. 19
Disciplina la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. Nel caso esaminato, la detrazione nelle annualità successive presuppone che il credito sia stato regolarmente riconosciuto, circostanza non verificabile in presenza di omessa dichiarazione.
d.P.R. 633/1972, art. 30
Prevede la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile. La norma consente al contribuente di conservare il diritto sostanziale al credito anche quando non può utilizzarlo mediante riporto e detrazione.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione IVA impedisce, in linea generale, di riportare automaticamente il credito nelle annualità successive e di utilizzarlo in compensazione o detrazione come se fosse stato regolarmente dichiarato.
- Il credito non viene necessariamente perso: quando ne siano dimostrati l'esistenza e i presupposti sostanziali, il contribuente può farlo valere attraverso la procedura di rimborso prevista dalla legge.
- La distinzione fondamentale è tra utilizzo del credito mediante detrazione nelle dichiarazioni successive, non ammesso in assenza della dichiarazione originaria, e tutela del credito mediante rimborso, che può rimanere possibile.
- In situazioni analoghe occorre verificare tempestivamente la dichiarazione omessa, la documentazione contabile che prova il credito, i termini applicabili e gli adempimenti necessari per presentare una richiesta di rimborso.
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