Cassazione Penale, Ordinanza n. 27087/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un decreto della Corte di appello che aveva revocato una confisca avente a oggetto anche due autoveicoli, già venduti a terzi dall'autorità giudiziaria prima della revoca. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che la restituzione dovesse avvenire per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011, disponendo il versamento del ricavato della vendita nel Fondo Unico Giustizia per poi restituirlo agli aventi diritto. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della parte del provvedimento che applicava l'art. 46, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011 e che quindi dovessero essere restituiti non i proventi della vendita, ma somme commisurate al valore dei veicoli rivalutato annualmente secondo l'inflazione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza sulla disciplina applicabile alla restituzione per equivalente o sul criterio di quantificazione dell'importo dovuto. Ha invece qualificato i ricorsi come opposizioni avverso provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso senza formalità ex art. 676, comma 1, cod. proc. pen. e art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che il rimedio corretto era l'opposizione innanzi alla stessa Corte di appello da trattarsi con le forme dell'art. 666 cod. proc. pen. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato dai ricorrenti e dal giudice di merito come base della restituzione per equivalente delle somme ricavabili dalla vendita del bene confiscato revocato
art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011
invocato dai ricorrenti quale norma che, a loro dire, avrebbe imposto la restituzione delle somme secondo un criterio diverso da quello adottato
art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
indicato come norma che disciplina il provvedimento del giudice dell'esecuzione nel caso di esecuzione di provvedimenti relativi a confisca/restituzione
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
ritenuto applicabile perché il provvedimento è stato emesso senza formalità; ne deriva che il rimedio è l'opposizione davanti allo stesso giudice
art. 127 cod. proc. pen.
menzionato in negativo, per escludere che il provvedimento fosse stato adottato all'esito di una camera di consiglio con tale rito
art. 666 cod. proc. pen.
richiamato per le forme dell'opposizione da seguire davanti alla Corte di appello
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso senza formalità, non all'esito di camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., il rimedio esperibile è l'opposizione davanti allo stesso giudice, secondo il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p.
- Quando il giudice dell'esecuzione provvede senza fissare udienza e acquisendo solo il parere del pubblico ministero, il provvedimento mantiene la natura di decisione resa ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso diretto per cassazione quale mezzo ordinario di impugnazione.
- In materia di esecuzione della revoca della confisca, la corretta qualificazione del rimedio processuale assorbe ogni questione sul merito della somma da restituire, imponendo la trasmissione degli atti al giudice competente per l'opposizione.
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