Cassazione Civile, Ordinanza n. 23766/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due debitori esecutati hanno impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione all'esecuzione e della contestuale istanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare. La controversia nasceva da un'espropriazione immobiliare iniziata da un creditore munito di titolo esecutivo per spese legali, con interventi di altri creditori tra cui una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa e successivamente cessionaria del credito. Dopo la vendita di due immobili e la sospensione della procedura sul terzo bene per dar corso a una divisione endoesecutiva, la società cessionaria aveva depositato un ricorso per riassunzione e intervento ex art. 111 c.p.c. Le ricorrenti sostenevano che la procedura dovesse dichiararsi estinta perché la cessionaria avrebbe riassunto tardivamente e inammissibilmente, senza la previa e rituale costituzione del commissario liquidatore della banca in l.c.a., con conseguente difetto di legittimazione processuale attiva; deducevano inoltre la nullità della notifica dell'atto di riassunzione, perché eseguita oltre il termine fissato dal giudice, in modo irrituale e non presso il domicilio eletto di entrambe le parti, senza ordine di rinnovazione o rimessione in termini; infine contestavano le statuizioni sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'estinzione ex art. 631 c.p.c. richiede l'inattività dei creditori per due udienze immediatamente successive e non può desumersi dalla mancata comparizione a una sola udienza; ha inoltre escluso che la liquidazione coatta amministrativa della banca comportasse, di per sé, la perdita della capacità giuridica o un difetto di capacità processuale non sanabile, osservando che la procedura era stata riattivata dal cessionario del credito ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e non come intervento per credito autonomo. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il deposito tempestivo del ricorso per riassunzione, anche se seguito da notifica tardiva, comporta solo l'ordine di rinnovazione della notificazione, e che nella specie la notifica avvenuta ad almeno una delle debitrici e la successiva difesa spiegata dall'altra hanno comunque sanato l'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo; ha inoltre precisato che la notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, se l'atto è comunque pervenuto al destinatario, è nulla e non inesistente, quindi sanabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un autonomo vizio della statuizione sulle spese, ma si limitava a prospettarne la caducazione come conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso; quanto al contributo unificato, la Corte ha ribadito che l'obbligo dell'ulteriore importo dipende dalla pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Le ricorrenti sono state condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei due controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori esecutati.
art. 630 c.p.c.
Richiamato per il reclamo avverso il rigetto dell'opposizione e per l'effetto estintivo della procedura esecutiva.
art. 631 c.p.c.
L'estinzione per inattività presuppone la mancata comparizione dei creditori in due udienze immediatamente successive, non essendo sufficiente una sola udienza.
art. 111 c.p.c.
La riattivazione della procedura da parte del cessionario del credito è stata ritenuta legittima quale successione a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 499 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la tardività dell'intervento del cessionario, tesi disattesa dalla Corte.
art. 565 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa tardività dell'intervento rispetto alla fase distributiva/vendita.
art. 627 c.p.c.
Il ricorso per riassunzione deve essere depositato tempestivamente nei termini fissati; il solo deposito tempestivo non esaurisce gli adempimenti notificatori.
art. 307 c.p.c.
La sanzione estintiva consegue all'inerzia nel rinnovare la notifica quando il giudice ne ordini la rinnovazione.
art. 291 c.p.c.
In caso di nullità o irregolarità della notificazione, il giudice può disporre la rinnovazione; l'omissione di tale ordine non esclude la sanatoria se l'atto ha raggiunto lo scopo.
art. 154 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la rimessione in termini, ma la Corte ha valorizzato la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
art. 125 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla nullità della notifica e sul rispetto dei termini assegnati dal giudice.
art. 75 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di capacità processuale.
art. 77 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di rappresentanza processuale.
art. 392 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specificazione decisiva nella motivazione.
art. 500 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specificazione decisiva nella motivazione.
art. 627 c.p.c.
Richiamato anche nel secondo motivo in relazione alla disciplina della riassunzione della procedura esecutiva.
art. 632 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa estinzione della procedura.
art. 83 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la disciplina della rappresentanza della banca in liquidazione coatta amministrativa.
art. 84 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
La Corte ha osservato che i commissari liquidatori rappresentano la banca in l.c.a. e compiono le azioni spettanti all'ente, ma ciò non ha imposto nella specie una diversa soluzione sull'intervento del cessionario.
art. 86 c.p.c.
Consente la difesa personale del controricorrente Sagliocca, rilevante anche per la liquidazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la condanna alle spese, ma il motivo è stato ritenuto privo di autonoma censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato consegue alla pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del sindacato di legittimità invocato per le censure di violazione di legge.
Massime di principio
- L'estinzione della procedura esecutiva per inattività dei creditori non può essere dichiarata se la mancata comparizione si verifica in una sola udienza: la disciplina richiede un'inerzia protratta per due udienze immediatamente successive.
- La liquidazione coatta amministrativa di un creditore non comporta, di per sé, la sua scomparsa come soggetto giuridico né determina automaticamente l'impossibilità di proseguire o riattivare la procedura esecutiva; occorre verificare le regole processuali sulla rappresentanza e sulla successione nel credito.
- Quando il credito viene ceduto, il cessionario può riattivare o proseguire il processo esecutivo quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, senza che ciò integri necessariamente un intervento tardivo per credito autonomo.
- Se il ricorso per riassunzione è depositato tempestivamente ma la notifica avviene irregolarmente o oltre il termine, ciò non determina automaticamente l'estinzione: il vizio è in linea di principio sanabile mediante rinnovazione della notifica o per raggiungimento dello scopo, ove il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell'atto e abbia spiegato difese.
- La notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, quando l'atto giunga comunque al destinatario, è nulla e non inesistente; pertanto è suscettibile di sanatoria per la costituzione in giudizio, anche se questa avviene al solo fine di eccepire il vizio.
- Un motivo di ricorso che si limiti a chiedere la caducazione della condanna alle spese come mera conseguenza dell'eventuale accoglimento delle altre censure non integra un autonomo motivo di impugnazione ed è inammissibile.
- L'obbligo dell'ulteriore contributo unificato consegue alla presenza, sul piano processuale, di una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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