Sentenza n. 854/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza del 15.12.2025 presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri; nonché per la declaratoria dell’illegittimità : del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri; del silenzio serbato sull’istanza di retrocessione totale o parziale del suindicato lotto espropriato; della mancata conclusione del procedimento sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri manifestata con la nota del 10 febbraio 2026 n. protocollo 1025 e per l’accertamento del conseguente obbligo per il Comune di Acerno di concludere il procedimento con dichiarazione espressa, in relazione all’intero lotto di terreno identificato in Catasto al Fg. 24 P.lle 4-1057-1395-1495 e 1396-1397; Nonchè avverso il silenzio diniego serbato dalla p.a. sulla medesima istanza di accesso del 15.12.2025 e segnatamente nella parte in cui la società ricorrente ha chiesto nella medesima istanza di accedere ai permessi di costruire nn. 3 del 6.10.2024 e 3 del 24.06.2025 con i relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento e mancato riscontro su un’istanza relativa alla dichiarazione di perdurante interesse o di inservibilità di fondi oggetto di cessione volontaria nell’ambito di un procedimento espropriativo, nonché silenzio-diniego su una richiesta di accesso a permessi di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario espropriato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva ceduto volontariamente al Comune un lotto di circa 2.250 mq, identificato catastalmente al foglio 24, particelle 4, 1057, 1395, 1495, 1396 e 1397, nell’ambito di un procedimento espropriativo. A seguito dell’accesso agli atti, aveva ritenuto che i lavori di riqualificazione avessero interessato soltanto una parte del lotto, lasciando un residuo inutilizzato. Con istanza del dicembre 2025, richiamando gli artt. 46-48 del Testo unico espropri, chiedeva al Comune di dichiarare se permanesse l’interesse alla realizzazione dell’opera, quale porzione fosse stata effettivamente utilizzata e quale fosse ancora necessaria, nonché di fornire informazioni sulla disciplina urbanistica del fondo. Nella stessa istanza chiedeva, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, l’ostensione dei permessi di costruire n. 3 del 6 ottobre 2024 e n. 3 del 24 giugno 2025, con i relativi allegati, rilasciati a soggetti controinteressati. Dopo due solleciti, il Comune riscontrava l’istanza con una nota interlocutoria che richiamava precedenti controversie giudiziarie e sollecitava il pagamento delle spese di causa, senza pronunciarsi nel merito sulle richieste. La società deduceva quindi l’illegittimità del silenzio e del mancato riscontro espresso, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento e di consentire l’accesso alla documentazione edilizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Quanto all’accesso, ha ritenuto la domanda ammissibile e fondata, rilevando la vicinitas della proprietà della ricorrente rispetto ai fondi interessati dai permessi di costruire. Tale posizione attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti, non meramente emulativo né volto a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa. L’accesso era inoltre strumentale alla verifica della possibilità di ottenere un permesso di costruire in caso di eventuale retrocessione parziale del fondo. Il Comune è stato pertanto ordinato di trasmettere entro 30 giorni i permessi di costruire e l’ulteriore documentazione richiesta. Quanto all’istanza fondata sugli artt. 46-48 del Testo unico espropri, il TAR l’ha interpretata come richiesta diretta a ottenere una pronuncia sull’eventuale dichiarazione di inservibilità dei fondi, presupposto per una successiva domanda di retrocessione parziale. Ha ritenuto sussistente, prima della dichiarazione di inservibilità, una posizione di interesse legittimo rispetto all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione e, conseguentemente, l’obbligo del Comune di provvedere. Il Comune è stato quindi ordinato di riscontrare con provvedimento espresso, entro 60 giorni, l’istanza relativa alla permanenza dell’interesse pubblico o, alternativamente, all’inservibilità dei fondi, nonché le ulteriori richieste contenute nella medesima nota. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha individuato nel Segretario comunale il commissario ad acta, da nominare su istanza della ricorrente. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 46-48 d.P.R. 327/2001
Le disposizioni sono state interpretate come fondamento dell’istanza del privato espropriato diretta a ottenere una pronuncia dell’amministrazione sulla permanenza dell’interesse alla realizzazione dell’opera o sull’eventuale inservibilità dei fondi, quale presupposto per la retrocessione.
art. 47 d.P.R. 327/2001
La norma impone all’amministrazione di esaminare l’istanza del privato espropriato volta a ottenere la dichiarazione di inservibilità dei beni non interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Il proprietario di un fondo vicino alle opere è legittimato ad accedere agli atti edilizi quando deduca un interesse diretto, concreto e attuale alla verifica del rispetto della disciplina urbanistica.
d.lgs. 33/2013
È stato richiamato quale ulteriore base normativa della richiesta di ostensione documentale, senza che la decisione sviluppi una specifica distinta disciplina dell’accesso civico.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è stata trattata mediante il rito previsto per le controversie in materia di accesso.
art. 31 c.p.a.
È stato utilizzato quale fondamento processuale dell’ordine rivolto al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Il privato espropriato può chiedere all’amministrazione che ha disposto l’espropriazione una pronuncia espressa sulla permanenza dell’interesse alla realizzazione dell’opera o sull’eventuale inservibilità dei beni, e l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Prima della dichiarazione di inservibilità dei fondi espropriati sussiste in capo al privato una posizione di interesse legittimo rispetto all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione; pertanto, è esperibile l’azione avverso il silenzio per ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere, senza che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sostanziale.
- Il proprietario di un fondo vicino a quello interessato da nuove opere edilizie è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai relativi titoli abilitativi quando l’ostensione sia funzionale alla verifica del rispetto delle previsioni urbanistiche e non costituisca un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
- La vicinitas, collegata a una finalità concreta di tutela della posizione del richiedente, è sufficiente a fondare la legittimazione all’accesso ai permessi di costruire e ai relativi allegati, anche quando la documentazione sia destinata a valutare la possibilità di future iniziative edilizie o di retrocessione del bene.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di ostensione e di conclusione del procedimento, il giudice amministrativo può individuare preventivamente il commissario ad acta, da nominare su istanza della parte interessata per assicurare l’esecuzione degli obblighi imposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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