Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4808/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno e sei mesi, inquadramento nelle lett. b) e c) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) c.p.p. e contestava la valutazione degli elementi di fatto ritenuti indicativi di pericolosità sociale: l'episodio del 2017 in cui avrebbe chiuso a chiave l'anziana madre (senza seguito penale), un allontanamento dagli arresti domiciliari coinciso con un accesso in farmacia, un furto del 2019 insieme a un altro soggetto con esito di modico valore, e condotte relative a stupefacenti ritenute per uso personale. Sosteneva che tali fatti non giustificassero l'inquadramento nelle categorie previste dalle lett. b) e c) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 (in particolare la prospettazione di chi viva di redditi illeciti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 co.3 d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge e non per mera rivalutazione del merito/fatti. La Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua e articolata, richiamando precedenti condanne dal 1989 per reati gravi e l'assenza di attività lecita che giustifichi il sostentamento, nonché valutando singolarmente e nel loro complesso i fatti sopravvenuti: la descrizione dell'episodio con l'anziana madre, l'allontanamento dagli arresti domiciliari (colto in strada con un pregiudicato circa un'ora dopo), il furto con forzatura e sottrazione di registratore di cassa, smartphone e sim (non di entità minima), e due episodi di detenzione di stupefacenti con quantitativi significativi, denaro e bilancino (segni non compatibili con il solo uso personale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per la colpa nell'aver proposto un ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione), art. 1

    lett. b) e c) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011

    Le lett. b) e c) sono state applicate per inquadrare il ricorrente come soggetto socialmente pericoloso, considerando la pluralità di precedenti penali gravi e l'assenza di redditi leciti; i singoli episodi sopravvenuti sono stati valutati nel loro contributo alla pericolosità complessiva

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10 co. 3

    art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che il ricorso del FIOLO si limitasse a censurare la valutazione di merito e non a rilevare una violazione normativa

  • codice di procedura penale, art. 606 co.1 lett. b)

    art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto che la censura formulata non configurasse la specifica violazione di legge richiesta per l'ammissione del ricorso

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese o a somme per ricorsi manifestamente infondati o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicato per imporre euro 3.000 a carico del ricorrente

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione sono ammissibili prevalentemente per questioni di diritto; contestare la valutazione del merito o la congruità delle valutazioni probatorie è spesso inammissibile se la motivazione è presente e argomentata
  • La presenza di precedenti penali gravi e reiterati e l'assenza di fonti lecite di reddito sono elementi molto rilevanti per l'applicazione di misure di prevenzione come la sorveglianza speciale
  • Singoli episodi anche non sfociati in procedimento penale possono essere considerati se descritti nel loro contesto e contribuiscono a delineare la pericolosità sociale del soggetto
  • La valutazione concreta degli elementi (es. quantitativi di stupefacente, possesso di denaro e bilancino, modalità del furto) può far prevalere l'interpretazione di attività illecita abituale rispetto a mera detenzione per uso personale
  • Proporre un ricorso in cassazione privo di fondamento giuridico (limitato a ribaltare la valutazione dei fatti) può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.