Cassazione Penale, Sentenza n. 35156/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto del GIP di Termini Imerese di sequestro preventivo del complesso aziendale, delle quote sociali della Incardona s.r.l. e del deposito commerciale di prodotti petroliferi (art. 321 c.p.p. e art. 44 d.lgs. n. 504/1995). Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: (1) mancata motivazione specifica circa la posizione personale di Rosario Incardona, sostanzialmente non indagato e subentrato quale nuovo amministratore; (2) violazione dell'art. 274 c.p.p. e mancanza di argomentazione sul pericolo di reiterazione (periculum in mora) rispetto alla sua posizione, atteso il mutamento dell'organo amministrativo e l'assenza di collegamento diretto con i fatti contestati al fratello Salvatore; (3) violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, c.p.p., per omissione di valutare il mutamento della rappresentanza sociale, l'estraneità del nuovo amministratore e la conseguente assenza dei requisiti di pertinenzialità/pericolosità necessari per il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati sul profilo della omessa/insufficiente motivazione circa la sussistenza del periculum in mora alla luce del mutamento della compagine sociale (subentro del nuovo rappresentante legale). Ha richiamato i principi di diritto sul sequestro preventivo (distinzione tra sequestro impeditivo e sequestro ai fini di confisca, possibilità di sequestrare beni di terzi se sussiste nesso strumentale ma necessità di prova del carattere durevole di asservimento o, quantomeno, di un pericolo concreto e attuale) e ha rilevato che l'ordinanza impugnata non si è confrontata con la deduzione difensiva sul cambio di amministrazione. Per tali ragioni la motivazione è stata considerata sostanzialmente apparente e la decisione è stata annullata nella parte interessata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame e una motivazione adeguata sul punto. Il ricorso è quindi in parte accolto (nulla viene detto nel testo fornito circa un annullamento completo o statuizione diversa: risulta comunque necessario un nuovo pronunciamento del Collegio di merito).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
disciplina il sequestro preventivo: comma 1 riguardante la "cosa pertinente al reato" quando vi sia il pericolo che la libera disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze o agevolare altri reati; comma 2 relativo alla cosa quando della stessa sia consentita la confisca
Il sequestro impeditivo può colpire anche beni appartenenti a terzi se esiste nesso di strumentalità con il reato; tuttavia il giudice deve motivare la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di aggravamento o protrazione, valutando anche eventuali cambi di gestione societaria.
art. 44 d.lgs. n. 504/1995
«I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.»
Consente la confisca (e, per correlazione, il sequestro ai fini di confisca) dei prodotti utilizzati per violazioni in materia di accise; nel caso il deposito commerciale è stato sottoposto a sequestro anche ai sensi di questa norma con riguardo al rischio di dispersione del bene.
art. 274 cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamata nella prospettazione difensiva come parametro sul tema del pericolo di reiterazione per le misure personali; la Corte evidenzia che, pur non essendovi identica previsione normativa per le misure reali, il periculum per il sequestro deve comunque presentare i requisiti di concretezza e attualità analoghi a quelli richiesti per le misure personali.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di beni societari può essere disposto anche contro persone estranee al reato se sussiste un nesso strumentale tra i beni e l'attività criminosa, ma il giudice deve motivare in modo specifico e concreto la persistenza del pericolo in relazione alla situazione attuale del bene e della sua gestione.
- Il cambio dell'organo amministrativo della società (subentro di un amministratore non indagato) è rilevante e il giudice deve valutare e motivare se e perché la nuova compagine non elimina il pericolo di aggravamento o protrazione del reato; l'assenza di tale valutazione può rendere la motivazione apparente e determinare l'annullamento con rinvio.
- Per i beni sequestrati ai fini di confisca lo stato di buona fede del proprietario terzo acquista maggiore rilievo rispetto al sequestro impeditivo; resta comunque necessario il collegamento tra la cosa e il reato.
- Il periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo deve essere concreto e attuale, non meramente ipotetico o basato su ragionamenti esclusivamente genetici riferiti a precedenti amministratori o a rapporti di parentela.
- Il principio di proporzionalità impone che la misura ablativa sia adeguata e motivata rispetto al rischio effettivo; in mancanza di una motivazione sufficiente la Corte di legittimità è propensa a cassare il provvedimento e a disporre il rinvio per un nuovo esame.
- In situazioni simili, il difensore deve documentare e sollecitare il giudice di merito a esplicitare come il mutamento della struttura societaria incida (positivamente o negativamente) sul rischio connesso ai beni, al fine di prevenire provvedimenti limitativi di diritti senza adeguata base motivazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35018/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35020/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35021/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35022/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35023/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35024/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →