Ordinanza n. 1303/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale presentata nell'ambito del decreto flussi 2023 in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale presentata nell'ambito del decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui è stata archiviata la sua istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale nell'ambito del decreto flussi 2023. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'archiviazione era collegata ad accertamenti effettuati dall'Amministrazione in ordine al certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di S. Maria a Vico ed esibito dal ricorrente. Il testo non espone gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha disposto un'istruttoria, ordinando al Ministero dell'Interno, che si era costituito solo formalmente, di depositare gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare quelli relativi agli accertamenti sul certificato di idoneità alloggiativa. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Nelle more, il Collegio ha concesso tutela cautelare interinale al ricorrente per evitare il paventato pregiudizio irreversibile. La decisione sulla domanda cautelare è quindi provvisoria e non definisce il merito del ricorso; le spese sono state rinviate al prosieguo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è trattata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione si costituisce solo formalmente e non deposita gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre un'integrazione istruttoria, indicando specificamente la documentazione necessaria per la decisione.
- In presenza di un paventato pregiudizio irreversibile, il giudice amministrativo può concedere una tutela cautelare interinale nelle more dell'acquisizione degli atti necessari e della successiva trattazione collegiale della domanda cautelare.
- La concessione di una misura cautelare interinale, accompagnata dal rinvio della trattazione della domanda cautelare e dalla rimessione delle spese al prosieguo, non definisce il merito della controversia.
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