Cassazione Penale, Sentenza n. 25416/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva ripristinato la misura custodiale in seguito alla constatata evasione e alla sua pericolosità, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione in quanto, a suo avviso, non sarebbe stato dimostrato un pericolo attuale e concreto di commissione di altri reati: rilevava un buon comportamento processuale, sosteneva che il fatto di non aver rivelato dove si fosse recato non incideva sul pericolo di recidiva e che i precedenti penali e la loro collocazione temporale escludevano i requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo una richiesta di rivalutazione di fatto e di merito, vietata in sede di legittimità. Ha affermato che il controllo di legittimità è limitato ai vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta) e non può sindacare la valutazione probatoria riservata al giudice del merito. Ha confermato che l'ordinanza del Tribunale della libertà aveva fornito motivazione logica e coerente sull'aggravamento della misura, fondata sulla natura non lieve della trasgressione, sulla prontezza nel fornire una giustificazione falsa e sulla personalità dell'indagato con numerosi precedenti, inclusi due reati di evasione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le censure ammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 riguardano specifici vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta); non sono ammesse doglianze che implicano un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie.
art. 276 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di sostituire la misura cautelare in atto con una più grave in caso di trasgressione; la giurisprudenza e la sentenza confermano il carattere discrezionale del giudice nel valutare la gravità della violazione e l'idoneità della misura in atto a tutelare le esigenze cautelari.
art. 28 Reg. Es. cod. proc. pen.
Norma richiamata per adempimenti formali di cancelleria successivi alla sentenza (esecuzione delle formalità di ufficio).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (selezione)
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995; Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018; Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018
La Corte richiama precedenti che delimitano il perimetro del sindacato in cassazione (vietato sul merito) e dispongono che l'aggravamento della misura per trasgressione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale deve adottare motivazione adeguata e logica.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione giudica i vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta), ma non può rivalutare i fatti o la prova: le lamentele che chiedono una diversa valutazione del merito sono inammissibili.
- In caso di trasgressione alle prescrizioni, il giudice del merito ha discrezionalità nel sostituire la misura cautelare con una più grave ai sensi dell'art. 276; occorre valutare la gravità, le circostanze della violazione e l'idoneità della misura attuale a garantire le esigenze cautelari.
- Precedenti penali rilevanti, e in particolare precedenti per evasione, insieme a condotte che appaiono non lievi o accompagnate da giustificazioni false, possono legittimare l'aggravamento della misura cautelare.
- Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione avverso motivazione del giudice del merito, il difensore deve dimostrare che la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la mera censura sulla valutazione della gravità del fatto non è sufficiente.
- Chi impugna provvedimenti cautelari dovrebbe concentrare le doglianze sulla logicità, completezza e coerenza della motivazione assunta dal giudice, indicando specifici passaggi illogici o contraddittori anziché chiedere una riconsiderazione dei fatti.
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