Cassazione Civile, Ordinanza n. 23663/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudicato tributario che aveva riconosciuto agli eredi di un contribuente il diritto al rimborso di una percentuale di legge delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione agli eventi sismici verificatisi in Sicilia agli inizi degli anni ’90. Dopo un pagamento solo parziale da parte dell’Amministrazione, i contribuenti hanno promosso giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza, anche mediante nomina di un commissario ad acta per il pagamento del residuo. La Corte tributaria ha accolto la domanda e ha assegnato all’Agenzia un termine per provvedere, con previsione della nomina del commissario in caso di ulteriore inerzia. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione/falsa applicazione di norme speciali in materia di rimborsi e del processo tributario: ha sostenuto che la propria articolazione territoriale sarebbe competente solo ad accertare il diritto al rimborso, non anche a erogarlo, e che nella specie non fosse utilizzabile lo speciale ordine di pagamento sul c.d. "conto in sospeso", trattandosi di una procedura dai presupposti tassativi e non estensibili ai rimborsi correlati ai sisma siciliani; secondo la ricorrente, la volontà legislativa sarebbe stata quella di limitare i rimborsi alle somme effettivamente disponibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, qualificandolo sostanzialmente come censura di error in procedendo sull’estensione dell’oggetto del giudizio di ottemperanza. Nel merito, però, lo ha rigettato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, anche in materia di rimborsi per le somme eccedenti versate in relazione agli eventi sismici siciliani, in caso di incapienza dei fondi occorre attivare la speciale procedura del "conto in sospeso". È stata quindi confermata la decisione della Corte tributaria che aveva ordinato all’Amministrazione di eseguire il pagamento residuo, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità. È stato anche dato atto della non debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per contestare l’ammissibilità del ricorso; la Corte osserva che, nella sostanza, la censura attiene all’error in procedendo e al perimetro del giudizio di ottemperanza, risultando quindi ammissibile
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di rimborsi e limiti all’azione esecutiva dell’Amministrazione
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne accoglie l’interpretazione restrittiva proposta dall’Amministrazione
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
richiamato dalla ricorrente in combinato con la disciplina dei rimborsi; non ritenuto ostativo all’uso del conto in sospeso
art. 29 d.l. n. 162 del 2019
richiamato dalla ricorrente come ulteriore norma speciale in materia di rimborsi; il ricorso viene comunque rigettato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
usato per dare atto della non sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione all’ulteriore importo del contributo unificato, che la Corte esclude sia dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, la censura che contesti l’ampiezza dell’ordine impartito dal giudice deve essere letta in sostanza come deduzione di un error in procedendo, se mira a sostenere che il giudice abbia ecceduto il perimetro dell’esecuzione dovuta.
- In materia di rimborsi fiscali collegati agli eventi sismici siciliani, l’eventuale incapienza dei fondi non esclude il diritto al soddisfacimento del credito riconosciuto in giudicato, dovendosi attivare la procedura speciale del "conto in sospeso".
- La disciplina speciale sui rimborsi non può essere interpretata nel senso di consentire all’Amministrazione di sottrarsi all’esecuzione integrale del giudicato per il solo fatto della temporanea indisponibilità delle somme.
- Quando il ricorso per cassazione è infondato, la parte ricorrente è condannata alle spese e, nei casi previsti, può essere esclusa la debenza dell’ulteriore contributo unificato.
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