Cassazione Civile, Ordinanza n. 15017/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società fu convenuta davanti al Tribunale di Milano per il pagamento di oltre 195.000 euro. La convenuta eccepì l'esistenza di una clausola contrattuale che attribuiva la competenza territoriale esclusiva al foro di Genova; l'attrice aderì all'eccezione. Il Tribunale di Milano dichiarò quindi la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Genova, senza provvedere sulle spese della fase davanti a sé. La società che aveva ottenuto la declaratoria di incompetenza impugnò l'ordinanza alla Corte d'appello sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto comunque liquidare le spese. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese. In cassazione la medesima società denunciò violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando ancora la mancata statuizione sulle spese da parte del Tribunale di Milano. La controparte resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito, affermando che, quando la parte aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte, il giudice adito perde il potere di pronunciare sulla competenza e, conseguentemente, di statuire sulle spese della fase svoltasi davanti a lui; a provvedere sulle spese dovrà essere il giudice davanti al quale la causa è rimessa. Ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di provvedere sulle spese; la Corte ritiene invece che, nella fattispecie, la mancata statuizione sulle spese sia conseguenza corretta della declaratoria di incompetenza a seguito di adesione all'eccezione
art. 38 c.p.c.
l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione del potere del giudice adito di decidere sulla competenza e sulle spese della fase davanti a lui
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
fondamento della declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso, perché il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza consolidata
artt. 375 e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato
Massime di principio
- L'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte priva il giudice adito del potere di decidere sulla competenza e di liquidare le spese della fase da lui trattata.
- In caso di declaratoria di incompetenza territoriale determinata dall'adesione all'eccezione, le spese del giudizio davanti al giudice adito non vanno poste a carico di uno dei litiganti da quel giudice, ma saranno regolate dal giudice davanti al quale la causa venga riassunta o rimessa.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., quando censuri una decisione conforme a un consolidato orientamento di legittimità.
- La censura sulla regolazione delle spese è infondata quando il provvedimento impugnato si limita a dare coerente attuazione agli effetti processuali della declaratoria di incompetenza derivante dall'adesione all'eccezione.
- rami
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