Cassazione Penale, Sentenza n. 33627/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva autorizzato Fragapane ad acquistare, in istituto e salvo controlli, riviste in libera vendita non comprese nell'elenco del "modello 72". Il Ministero denunciava: (1) esercizio di potestà non consentita e errata applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., sostenendo che, in mancanza di un attuale e grave pregiudizio dei diritti del detenuto, il reclamo del DAP avrebbe dovuto essere accolto; e che una autorizzazione indiscriminata a qualsiasi rivista imporrebbe un controllo inesigibile all'Amministrazione; (2) inosservanza della giurisprudenza secondo cui, per i detenuti in regime 41-bis, le esigenze di sicurezza e di prevenzione di veicolazione di messaggi all'esterno prevalgono rispetto alla libera ricezione di riviste che possono contenere inserzioni private e messaggi non riconducibili al diritto all'informazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e, conseguentemente, anche l'ordinanza n. 2023/819 del 17 aprile 2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto. La Corte ha richiamato la disciplina di riferimento (art. 41-bis e misure attuative) e la circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017 che prevedono che la stampa autorizzata per i detenuti in regime speciale sia acquistata esclusivamente nell'ambito dell'istituto tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato, vietando la ricezione dall'esterno. La Corte ha ritenuto legittime tali limitazioni in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza esterna e del contrasto alle comunicazioni illecite codificate fra detenuti e l'esterno, richiamando anche precedenti decisioni di merito e la Corte costituzionale che hanno escluso la violazione del diritto di essere informati quando le modalità di acquisizione sono soggette a canali controllati.
Norme richiamate
art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma richiamata nella censura per l'impugnazione dei provvedimenti; il suo richiamo serve a inquadrare la procedura di reclamo e controllo sui provvedimenti disciplinari/di trattamento in ambito penitenziario
art. 41-bis Ord. pen. (commi rilevanti, comprese le misure 2 e 2-quater)
Consente al Ministro della giustizia di sospendere regole ordinarie del trattamento per motivi di ordine e sicurezza collegati a criminalità organizzata/terrorismo; legittima misure limitative su somme, beni e oggetti ricevibili dall'esterno (compresa la stampa) per prevenire comunicazioni illecite
art. 69 Ord. pen.
Richiamato in relazione alla competenza e ai rimedi del magistrato di sorveglianza con riferimento a misure sul trattamento
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
Dispone modalità attuative del regime speciale: la stampa autorizzata deve essere acquistata internamente tramite impresa di mantenimento o personale delegato; vieta ricezione dalla famiglia o dall'esterno, per ridurre rischio di veicolazione di messaggi
Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 2017 (massima n. 40042)
"l'adozione di tale misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero (intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati) né il diritto allo studio, poiché non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di propria scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite, imponendo di servirsi esclusivamente dell'istituto penitenziario..."
La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente compatibile la limitazione delle modalità di acquisizione della stampa per i detenuti 41-bis, in quanto mira a prevenire comunicazioni occulte senza incidere sul diritto sostanziale all'informazione/alla lettura
Corte cost., sentenza n. 143 del 2013
Richiamata per sottolineare il pericolo che i detenuti, anche in regime detentivo, possano impartire direttive agli affiliati esterni; fondamento delle misure restrittive
Giurisprudenza Sez. 1, n. 506 del 17/11/2023 (dep. 2024, Morandi)
Decisione recente richiamata per sostenere che le prescrizioni ministeriali non pregiudicano significativamente il diritto all'informazione perché orientano il canale di acquisizione verso modalità controllate
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis le limitazioni sulle modalità di acquisizione di libri, giornali e riviste (es. obbligo di acquisto tramite impresa di mantenimento o personale delegato dell'istituto) sono legittime se mirano a prevenire la trasmissione di comunicazioni illecite con l'esterno
- Il diritto del detenuto all'informazione e allo studio non è cancellato, ma può essere contemperato con esigenze di sicurezza imponendo canali controllati di accesso alla stampa; tali misure sono compatibili con la Costituzione se non vietano in assoluto la ricezione delle pubblicazioni
- Il giudice di sorveglianza deve rispettare la cornice normativa e amministrativa (art. 41-bis e circolari attuative) e non sostituirsi all'amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza salvo che vi sia evidente e non motivata lesione di diritti; decisioni che autorizzano ricezioni esterne senza adeguata motivazione rischiano di essere annullate dalla Cassazione
- La mera affermazione del valore "culturale" o di intrattenimento di riviste non prevale automaticamente sulle esigenze di ordine e sicurezza: è necessario valutare il concreto rischio di utilizzo della stampa come veicolo di messaggi
- In contenziosi simili è strategico per l'Amministrazione documentare le ragioni di sicurezza e richiamare normative e circolari che prescrivono modalità specifiche di controllo; per il detenuto, bisogna dimostrare un pregiudizio attuale e significativo derivante dall'applicazione delle misure
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