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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9276/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha rideterminato la pena per il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.). I motivi principali: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e principio del ne bis in idem: si sostiene che la condotta (occupazione abusiva dello stesso immobile dal 15/05/2006 al 04/12/2020) sia già stata coperta da giudicato a seguito di precedente sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 30/01/2012; la difesa ritiene il reato istantaneo ad effetti permanenti e che la prosecuzione della permanenza dopo la condanna non costituisca nuovo fatto. (2) violazione di legge e vizio di motivazione sui criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio e sulla scelta del reato più grave in continuazione, nonché contestazione dell'applicazione della disciplina penale più recente (I. n.132/2018) che ha aggravato la sanzione. (3) esclusione della scriminante di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità/legittima difesa): la difesa deduceva elementi quali l'invalidità del figlio, l'impossibilità di trovare locazione o lavoro stabile e il rigetto di domanda di alloggio popolare. (4) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti per la gravità e l'abitualità del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il motivo fondato sul ne bis in idem era inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione e fondato su accertamenti di fatto preclusi in questa sede; la giurisprudenza sul reato di invasione (art. 633 c.p.) riconosce la natura permanente dell'occupazione: se la permanenza prosegue dopo la sentenza di condanna, può configurarsi una nuova ipotesi di reato e quindi non opera il preclusivo ne bis in idem; quanto al trattamento sanzionatorio, per reati di natura permanente il tempo del reato è l'ultimo momento di mantenimento dell'illecito, sicché l'intera condotta protrattasi sino a dopo l'entrata in vigore della legge n.132/2018 è soggetta alla disciplina più recente; il motivo relativo all'art. 54 c.p. è generico e, per la parte sostanziale, privo di prova idonea a dimostrare un'incapienza economica tale da integrare la scriminante; l'esclusione delle attenuanti speciali ex art. 131-bis c.p. è stata ritenuta corretta per la gravità e l'abitualità dell'occupazione protrattasi per quattordici anni. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La nozione di "invasione" concerne l'introduzione arbitraria "contra ius": l'occupazione è manifestazione materiale del reato. Il delitto ha natura permanente; la permanenza cessa con l'allontanamento o con la sentenza di condanna; se la occupazione continua dopo la condanna, si configura nuova fattispecie non coperta dal precedente giudicato.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Richiamato in riferimento alla fattispecie e alla disciplina delle condotte correlate all'occupazione abusiva, come parte del quadro normativo oggetto di censura difensiva.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto però che la questione collegata al ne bis in idem comportasse valutazioni di fatto precluse in cassazione e dunque il motivo non era consentito.

  • I. n. 132 del 2018

    La modifica legislativa che ha introdotto la reclusione congiunta alla multa è applicabile alla condotta permanente valutata al suo ultimo momento: quando l'illecito perdura oltre l'entrata in vigore della nuova norma, si applica la disciplina più favorevole o sfavorevole a seconda del caso; qui la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina vigente all'ultimo momento della permanenza.

  • art. 54 cod. pen.

    La scriminante invocata (stato di necessità/legittima difesa) richiede prova piena e specifica delle condizioni di necessità; la Corte territoriale ha ritenuto mancanti elementi probatori tali da fondare l'esenzione da responsabilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti speciali possono essere escluse per la gravità ed abitualità del reato; la Corte ha ritenuto ostativa la protrazione pluriennale dell'occupazione (quattordici anni) rispetto all'applicabilità delle attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento di euro 3.000.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite con cui i motivi di ricorso devono essere enunciati, qui rispettato mediante formulazione sintetica dei motivi.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem non può essere efficacemente invocato per la prima volta in cassazione se la questione richiede accertamenti di fatto: tali questioni devono essere sollevate e valutate nei gradi di merito.
  • Per i reati di natura permanente (es. invasione/occupazione abusiva ex art. 633 c.p.) il tempo del reato si fissa nell'ultimo momento di mantenimento della condotta illecita; se la condotta continua dopo una sentenza di condanna, può configurarsi una nuova fattispecie non coperta dal precedente giudicato.
  • Quando una condotta permanente si protrae oltre l'entrata in vigore di una nuova disciplina penalmente rilevante, il regime sanzionatorio applicabile può essere quello vigente all'ultimo momento dell'illecito: pertanto la normativa sopravvenuta può incidere sul trattamento sanzionatorio.
  • L'invocazione di scriminanti (art. 54 c.p.) richiede prova specifica e puntuale delle condizioni che le giustificano (es. stato di necessità, impossibilità alternativa): la mera situazione personale o sociale non basta se non adeguatamente dimostrata.
  • Le attenuanti speciali ex art. 131-bis possono essere escluse per ragioni normative quando il fatto sia particolarmente grave o il comportamento abbia carattere abituale; la protrazione nel tempo e la gravità della condotta costituiscono ostacolo alla loro applicazione.
  • Presentare motivi nuovi o basati su fatti non ancora valutati espone al rischio di inammissibilità del ricorso in cassazione e a possibili sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) se il ricorso risulta dalla colpa dedotta nella sua inammissibilità.

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