Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8247/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contribuente impugna tre avvisi di accertamento (anni 2006, 2007, 2008) relativi all'attribuzione pro quota di dividendi occulti in quanto socio al 50% della DEK s.r.l.; aveva presentato una domanda di 'scudo fiscale' (art. 13‑bis d.l. 1.7.2009, n. 78 conv. l. n.102/2009) per il 2006 e 2007. Contesta in cassazione, tra l'altro, che lo scudo dovesse avere effetto preclusivo sugli accertamenti, la legittimità degli atti per mancato contraddittorio e per mancata sottoscrizione da parte di dirigente, il raddoppio dei termini di notifica, la correttezza della prova di notifica e il riparto dell'onere della prova circa la riconducibilità delle somme rimpatriate ai redditi contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che: (i) lo 'scudo fiscale' non opera se, alla data di adesione, il contribuente ha avuto "formale conoscenza" di accessi, ispezioni o altre attività d'accertamento; tale valutazione è di merito e nel caso il giudice d'appello l'ha correttamente ritenuta sussistente; (ii) l'onere di dimostrare la correlazione oggettiva tra redditi accertati e somme/beni rimpatriati grava sul contribuente; (iii) la mancata attivazione di un contraddittorio preventivo non comporta, di per sé, la nullità degli avvisi di accertamento che non hanno comportato accesso diretto presso il contribuente; (iv) il raddoppio dei termini di notifica ai sensi dell'art. 43, comma 3, DPR 600/1973 è configurabile con la semplice insorgenza dell'obbligo di denuncia per i reati fiscali; (v) l'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da impiegato direttivo delegato (funzionario di terza area) ma non è necessario che sia qualificato come 'dirigente'; (vi) la prova di notifica acquisita in primo grado e integralmente richiamata in appello poteva essere valutata dal giudice d'appello. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito) e rigetta il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma utilizzata dall'Amministrazione per rettificare i redditi del contribuente; citata come base per gli avvisi di accertamento.

  • art. 13‑bis d.l. 1.7.2009, n. 78, conv. l. n.102/2009 (cd. scudo fiscale)

    Procedura di emersione delle attività estere che il contribuente aveva utilizzato; non è stata ritenuta automaticamente preclusiva degli accertamenti quando il contribuente aveva "formale conoscenza" di indagini o attività d'accertamento.

  • art. 14, comma 7, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. l. 409/2001

    se alla data di presentazione dello scudo fiscale una violazione tributaria sia stata già constatata o siano già iniziati "accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza", il rimpatrio non produce l'effetto preclusivo

    La Corte conferma l'interpretazione consolidata secondo cui rileva la "formale conoscenza" del contribuente dell'avvio di attività di accertamento (anche in mancanza di notifica formale), circostanza che esclude il beneficio preclusivo dello scudo.

  • art. 37 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. l. n. 248/2006

    Richiamato in relazione al raddoppio dei termini per la notifica degli atti impositivi; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti i requisiti per applicare il raddoppio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015

    La questione relativa alla legittimità della costituzione degli organi erariali è stata valutata: la CTR ha ritenuto che gli effetti della pronuncia non si estendessero a rapporti ormai esauriti; la Cassazione conferma che non si può estendere retroattivamente l'effetto invalidente al caso concreto.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    l'avviso di accertamento ... deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato

    La Corte precisa che la sottoscrizione richiesta può essere quella di un funzionario di terza area delegato e non richiede la qualifica di 'dirigente' in senso stretto.

  • art. 43, comma terzo, d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini per la notifica opera se è sorta l'obbligazione di denuncia per reati tributari prevista dal d.lgs. n. 74/2000; non è richiesta la concreta presentazione della denuncia.

  • artt. 112, 115, 132, 162 cod. proc. civ. (richiamati)

    Citati in relazione ai profili di motivazione, omesso esame, poteri del giudice e prova: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di mero fatto e di merito svolte dai giudici inferiori.

Massime di principio

  • Lo 'scudo fiscale' non è automaticamente preclusivo: perde efficacia se, alla data di adesione, il contribuente ha avuto "formale conoscenza" di accessi, ispezioni o altre attività d'accertamento che lo abbiano coinvolto, anche se tali attività sono svolte in fasi anteriori all'esercizio dell'azione penale.
  • L'onere di provare che somme o beni rimpatriati tramite lo scudo corrispondono a redditi contestati grava sul contribuente: è necessaria una correlazione oggettiva tra le somme emerse e l'imponibile accertato.
  • La mancata attivazione di un contraddittorio preventivo non determina, di per sé, la nullità degli avvisi di accertamento che non abbiano comportato accesso diretto presso il contribuente.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla disciplina antielusiva si realizza con la semplice insorgenza dell'obbligo di denuncia per i reati fiscali (non richiede che la denuncia sia effettivamente presentata).
  • L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario direttivo delegato (terza area): la mancata sottoscrizione da parte di un 'dirigente' non è necessariamente causa di nullità automatica.
  • Il giudice tributario può acquisire documenti d'ufficio e valutare produzione documentale anche in appello se gli atti sono ancora producibili dall'Amministrazione; la valutazione della prova di notifica resta materia di merito soggetta a sindacato restrittivo in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.