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Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa tutela cautelare: - della determina n. 2794 del 29/09/2025 dell’ASP di Reggio Calabria, con la quale è stata aggiudicata alla Getinge Italia s.r.l. la “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, per la fornitura di tavoli operatori per le strutture ospedaliere di Locri, Polistena e Melito Porto Salvo. Lotto unico” – Gara n. 5434368 CIG: B741CC5987; - dei verbali n. 1 e n. 2 della Commissione di gara (prot. n. 68041 del 02/09/2025); - di tutti gli atti e verbali di gara, nella parte in cui non sono state escluse le offerte delle controinteressate e comunque non è stata aggiudicata la gara alla ricorrente; - nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che nelle more del ricorso venisse stipulato con l’aggiudicataria e del diritto al subentro della ricorrente alle condizioni dalla stessa offerte.

Giustizia amministrativa202500683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per la fornitura di tavoli operatori all’operatore economico inizialmente aggiudicatario, unitamente agli atti e verbali di gara

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura aperta avente a oggetto la fornitura di tavoli operatori per strutture ospedaliere, chiedendo l’esclusione delle offerte delle concorrenti, l’aggiudicazione in proprio favore e, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto con diritto al subentro. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis e del capitolato tecnico, il difetto di istruttoria e motivazione, l’illegittima mancata esclusione delle partecipanti, l’erronea valutazione delle offerte e l’erronea attribuzione dei punteggi, nonché contraddittorietà, irragionevolezza e violazione dei principi di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. 36/2023. Con il secondo motivo ha contestato, sotto analoghi profili, l’incertezza assoluta dell’offerta tecnica di una concorrente. Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, l’erronea valutazione della Commissione, l’erronea attribuzione dei punteggi e il mancato espletamento della prova pratica prevista dalla disciplina di gara. Nelle more, l’amministrazione ha adottato un provvedimento di esclusione delle due offerte controinteressate per non conformità tecnica e ha poi annullato d’ufficio l’aggiudicazione originaria, procedendo a una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente. Il contratto è stato infine stipulato con quest’ultima.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’amministrazione ha annullato in autotutela l’aggiudicazione impugnata, ha escluso le offerte delle controinteressate per non conformità tecnica, ha aggiudicato la gara alla ricorrente e ha stipulato con essa il contratto. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei singoli motivi di ricorso. Quanto alle spese, il TAR ha applicato nei confronti dell’ASP il principio della soccombenza virtuale, valorizzando il fatto che l’autotutela aveva accolto integralmente le censure poste a fondamento del ricorso e che era intervenuta successivamente alla sua proposizione. L’ASP è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distinta previsione della refusione del contributo unificato ove versato. Le spese sono state dichiarate non ripetibili nei confronti delle controinteressate, non costituite in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha annullato l’atto impugnato, ha adottato una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente e ha stipulato il contratto con essa.

  • art. 71, comma 1, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura aperta di gara.

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

  • artt. 2 e 5 d.lgs. 36/2023

    Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla valutazione delle offerte e alla mancata esclusione delle concorrenti; la sentenza non li esamina nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela l’aggiudicazione impugnata, esclude le offerte contestate, aggiudica la gara al ricorrente e stipula il contratto con quest’ultimo, viene meno l’utilità concreta della decisione sull’impugnazione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata da un intervento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso e sostanzialmente satisfattivo delle pretese del ricorrente, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Le spese di lite possono essere dichiarate non ripetibili nei confronti delle controinteressate che non si siano costituite in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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