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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34903/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/06/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Augsburg (Germania) per "truffa contrattuale" ed altri reati; il ricorrente chiedeva la sostituzione della misura con una meno afflittiva e la declaratoria di perenzione o, in subordine, la sospensione e la liberazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione per essere eccedente i limiti di impugnazione consentiti (ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge). È stata però disposta la sospensione dell'esecuzione della misura cautelare per effetto del differimento della consegna disposto ai sensi dell'art. 24 della legge n. 69/2005, con conseguente ordine di liberazione di MINICHINO se non detenuto per altra causa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il provvedimento è stato trasmesso al Procuratore generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano e alla cancelleria per gli adempimenti previsti dalla legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 24

    art. 24 L. n. 69 del 2005

    Consente il rinvio (differimento) della consegna in presenza di procedimenti o esecuzioni pendenti nel territorio nazionale; il rinvio comporta la sospensione dell'efficacia della misura cautelare applicata per il mandato di arresto europeo fino alla cessazione della causa di sospensione.

  • L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 7

    art. 9, comma 7, della legge 22 aprile 2005 n. 69

    Rinvio alle disposizioni dell'art. 719 c.p.p.; consente la conversione dell'appello in ricorso per cassazione e limita l'impugnazione delle decisioni de libertate alla violazione di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 310

    Norma relativa all'appello contro le misure cautelari; nel contesto del mandato di arresto europeo l'appello ex art. 310 deve essere convertito in ricorso per cassazione secondo la normativa speciale.

  • Codice di procedura penale, art. 719

    Indica la disciplina dell'impugnazione delle misure cautelari in Cassazione (ricorso per violazione di legge) richiamata dall'art. 9, comma 7 della L. 69/2005.

  • Codice di procedura penale, art. 299

    Regola le istanze di revoca e sostituzione della misura cautelare; le decisioni su tali istanze nell'ambito della procedura di consegna possono essere impugnate in Cassazione nei limiti previsti dalla legge.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. b)

    art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui lo "status detentionis" non è di per sé ostativo all'emissione di altro provvedimento cautelare se sussistono esigenze cautelari; dunque l'esistenza di detenzione per altro fatto non esclude il pericolo di fuga relativo al mandato di arresto europeo.

  • L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 23

    art. 23 L. n. 69 del 2005

    Stabilisce termini e adempimenti per la materializzazione della consegna dopo la cessazione della causa di differimento; la riattivazione della misura cautelare avviene con atto ricognitivo senza bisogno di nuovo provvedimento dispositivi.

  • L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. b)

    art. 19, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005

    Permette l'apposizione di condizioni alla consegna (es. richiesta che la persona, una volta giudicata nello Stato emittente, sia riconsegnata per espiare la pena nello Stato di cittadinanza).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, a una somma alla Cassa delle ammende.

  • Costituzione, art. 111, comma 7

    Richiamato a proposito del principio della ragionevole durata del processo e dei limiti delle impugnazioni, posto dalla giurisprudenza come criterio di coordinamento nella materia degli strumenti impugnatori de libertate.

Massime di principio

  • In materia di mandato di arresto europeo le impugnazioni delle decisioni de libertate adottate dalla Corte d'appello sono, per la normativa speciale, da ricondursi al ricorso per cassazione e pertanto limitate a censure per violazione di legge; l'appello ex art. 310 c.p.p. può essere convertito in ricorso per cassazione.
  • Il differimento della consegna ai sensi dell'art. 24 L. 69/2005 sospende l'efficacia della misura cautelare applicata per il mandato di arresto europeo fino alla cessazione della causa di sospensione (esaurimento di procedimenti o esecuzione di pene in Italia); se non sussistono altre cause di detenzione, ciò determina la liberazione della persona.
  • La sospensione dell'esecuzione dovuta al rinvio non richiede un nuovo provvedimento dispositivo per la riattivazione della misura: è sufficiente un atto ricognitivo dell'autorità giudiziaria competente e la comunicazione tra uffici giudiziari e amministrazione penitenziaria per predisporre la consegna nei termini di legge.
  • La valutazione del pericolo di fuga può fondarsi anche sulla precedente sottrazione alla giustizia nazionale o sul comportamento di mancata adesione al mandato estero; lo status detentionis per altro procedimento non esclude automaticamente l'esistenza del pericolo di fuga relativo al mandato di arresto europeo.
  • Se il ricorso si limita a criticare la motivazione del provvedimento senza rilievo di violazioni di legge, è inammissibile in Cassazione nella materia delle misure de libertate; ciò può comportare condanna alle spese e a somme alla Cassa delle ammende.
  • Le corti devono attivare la comunicazione con il Procuratore generale, la Corte d'appello e gli uffici competenti per monitorare il venir meno della causa di differimento e per attuare gli adempimenti previsti dalla L. 69/2005 (comunicazioni e adempimenti di cancelleria).

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