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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35450/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per maggior reddito Irpef relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. In primo grado la C.T.P. aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo giustificate alcune somme in base a disponibilità finanziarie derivanti da una polizza vita e da un'eredità materna, poi ridotte tenendo conto dei consumi ISTAT. La C.T.R. aveva confermato tale impostazione, ritenendo che l'Ufficio potesse fondarsi sui dati bancari ma che le disponibilità complessive del contribuente bastassero a spiegare i versamenti contestati. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la prova fornita dal contribuente era solo generica e non analitica e che mancavano documenti idonei a dimostrare con certezza la natura non imponibile delle singole movimentazioni; l'Ufficio ha inoltre richiamato lo ius superveniens e la distinzione, ormai consolidata, tra versamenti e prelevamenti nei conti dei professionisti dopo la giurisprudenza costituzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di accertamento bancario nei confronti di un professionista, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio con i dati desumibili dai conti correnti e che grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica, non generica, dell'estraneità di ciascun versamento a operazioni imponibili. Ha ritenuto erronea la decisione di merito perché aveva considerato sufficienti disponibilità finanziarie di varia provenienza, senza verificare la prova analitica della riferibilità delle singole somme ai movimenti contestati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. della Basilicata in diversa composizione, che dovrà rideterminare quanto eventualmente dovuto, detraendo le somme per cui risulti provata l'adesione alla definizione agevolata, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare la ripartizione dell'onere della prova: una volta emersi i dati bancari, spetta al contribuente dimostrare in modo specifico l'irrilevanza fiscale dei singoli movimenti.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ribadisce che i dati dei conti correnti costituiscono presunzione legale idonea a fondare l'accertamento; per i versamenti del professionista permane l'inversione dell'onere probatorio a suo carico, mentre per i prelevamenti opera lo ius superveniens conseguente alla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione secondo il rito camerale.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016

    Richiamato nella richiesta del controricorrente relativa alla definizione agevolata dei carichi; la questione è poi stata revocata.

  • Corte cost. n. 288 del 2014

    limitamente alle parole «o compensi»

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina dei prelevamenti per i lavoratori autonomi/professionisti, lasciando ferma la presunzione legale sui versamenti.

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    Richiamata per escludere l'equiparazione tra imprenditore e professionista quanto alla presunzione sui prelevamenti bancari.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio mediante i dati risultanti dai conti correnti; ne deriva una presunzione legale che trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare la non imponibilità dei singoli movimenti.
  • Il contribuente, specie se professionista, deve fornire una prova analitica e documentale per ciascun versamento contestato, non essendo sufficienti giustificazioni generiche basate sulla mera disponibilità di somme provenienti da risparmi, donazioni, eredità o altre fonti non correlate temporalmente alle operazioni contestate.
  • La prova difensiva deve consentire di collegare in modo specifico ogni accredito a una fonte non imponibile o a somme già considerate nella dichiarazione, poiché la disponibilità finanziaria complessiva non basta a superare la presunzione fiscale.
  • Dopo gli interventi della Corte costituzionale, la presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 resta ferma per i versamenti dei professionisti, mentre il regime dei prelevamenti è stato limitato e non può essere applicato automaticamente ai lavoratori autonomi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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