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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23126/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 129 c.p.p. e 157 c.p. per prescrizione del reato prima della decisione di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come commesso in luogo di privata dimora, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta non adeguatamente motivata; 5) violazione degli artt. 545-bis c.p.p. e 53 l. n. 689/1981 per il diniego delle pene sostitutive, prospettato in modo assertivo e senza allegare compiutamente i presupposti applicativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, tenuto conto della sospensione della prescrizione e dell'interruzione, il termine non era ancora spirato al momento della decisione di appello; ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione maturata successivamente. Il secondo motivo è stato ritenuto una mera alternativa ricostruzione del fatto, non accompagnata da deduzione di travisamento della prova né da effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, in tema di furto, la particolare tenuità del danno va valutata al momento della consumazione e la successiva restituzione della refurtiva non rileva. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato e generico, avendo la corte territoriale motivato sulla pena valorizzando i criteri ex art. 133 c.p., il valore del bene e i precedenti penali dell'imputato. Il quinto motivo è stato dichiarato patentemente generico, poiché la richiesta di pene sostitutive era formulata in modo meramente assertivo, senza dimostrare i presupposti per la loro applicazione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    la deduzione di causa di non punibilità legata alla prescrizione non può essere esaminata in questa sede quando il ricorso sia inammissibile, salvo l'ipotesi di evidenza immediata del proscioglimento non ricorrente nel caso concreto

  • art. 157 c.p.

    il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto delle cause di interruzione e delle sospensioni del corso della prescrizione

  • art. 161 c.p.

    l'interruzione della prescrizione incide sulla durata del termine massimo di prescrizione

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno di particolare tenuità va valutata con riferimento al momento consumativo del reato, non già alla restituzione successiva della cosa sottratta

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, purché sia sorretta da motivazione congrua e logica sui criteri rilevanti

  • art. 545-bis c.p.p.

    la richiesta di applicazione delle pene sostitutive deve essere specifica e fondata sull'allegazione dei relativi presupposti

  • art. 53 legge n. 689 del 1981

    la valutazione sulle pene sostitutive presuppone la verifica delle condizioni legali per la loro irrogazione

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione della prescrizione è priva di rilievo quando il ricorso sia dichiarato inammissibile e la prescrizione non risulti già maturata prima della decisione impugnata in modo da poter essere rilevata ex officio.
  • Per contestare la ricostruzione fattuale accolta in sentenza non basta proporre una lettura alternativa degli elementi di prova: occorre dedurre un effettivo travisamento della prova o un vizio motivazionale che si confronti puntualmente con la motivazione impugnata.
  • In tema di furto, la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità si valuta al momento della consumazione del reato; la successiva restituzione della refurtiva è un post factum irrilevante ai fini dell'attenuante.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito richiami in modo non apparente i criteri di cui all'art. 133 c.p. e indichi gli elementi concretamente valorizzati per il trattamento sanzionatorio.
  • La richiesta di pene sostitutive non può essere formulata in modo meramente assertivo: la parte deve allegare e discutere specificamente i presupposti di legge per la loro applicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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