Sentenza n. 13262/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 11953/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 39000/2022, pubblicata in data 25/11/2024, notificata in data 05/01/2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di - fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, concernente il pagamento di somme dovute dall’amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 11953/2024 del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, notificata all’amministrazione il 5 gennaio 2025 e passata in giudicato. Ha dedotto che, nonostante la notifica della decisione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento solutorio né dato piena esecuzione al giudicato. È stata inoltre richiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e l’inadempimento del Ministero. Ha rilevato che, alla data di notifica del ricorso, era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva, sicché l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione era proponibile. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua eventuale notificazione anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. L’applicazione della penalità di mora è stata riservata all’eventuale ulteriore inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato. Sono stati riconosciuti, inoltre, gli ulteriori interessi legali sulla somma dovuta fino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 2; comma 4, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inadempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni, termine ritenuto decorso prima della notifica del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 1282, comma 1, c.c.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.
La somma ancora dovuta produce ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza di ottemperanza sino al soddisfo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, l’amministrazione non vi ha dato piena esecuzione e, per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nominare preventivamente un commissario ad acta con un distinto termine per l’esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riservata per l’eventualità in cui l’amministrazione persista nell’inadempimento anche dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione e di quello ulteriore attribuito al commissario ad acta.
- I crediti liquidi ed esigibili accertati dal giudicato producono interessi legali fino all’effettivo soddisfo, salvo diversa previsione di legge o del titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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