Cassazione Penale, Sentenza n. 51161/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato indicato nel capo B) (estorsione aggravata, per il quale l'imputato era reo confesso). Lamentava che, dopo l'annullamento parziale e la successiva assoluzione nei capi A) e C) disposta in sede di rinvio, la Corte di appello avrebbe dovuto riconsiderare globalmente la posizione del Ruggiero e concedere le attenuanti generiche alla luce della sua confessione, della tempestività del risarcimento, della giovane età, della incensuratezza e della scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione delle attenuanti generiche sia un giudizio di fatto del merito e, purché non contraddittorio, non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello che ha richiamato elementi ostativi (gravità dei fatti aggravati ex art. 71 legge 203/1991, negativa personalità dell'imputato) e ha escluso rilievo alla confessione e ad altri elementi indicati dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma fattuale sui reati di associazione mafiosa; nel caso era la fattispecie contestata ai membri del "clan Orlando" e rilevante per la gravità complessiva del comportamento valutata dal giudice del merito.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti 'atto di collaborazione' e analoghe regole sulle attenuanti processuali; la Corte ha richiamato che l'incensuratezza è espressamente esclusa come elemento decisivo ai sensi di questa norma e che la valutazione delle attenuanti è rimessa al giudice del merito.
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi da prendere in considerazione nella concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente richiamato e ponderato quegli elementi (soprattutto quelli ostativi).
art. 627 cod. proc. pen.
Disposizione sul contenuto e sui limiti della sentenza di annullamento con rinvio; la Corte ha affermato che la sentenza rescindente non imponeva automaticamente il riconoscimento delle attenuanti, ma richiedeva una rivalutazione che la Corte del rinvio ha compiuto.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero inammissibili perché proponevano una mera lettura alternativa e non denunciavano incongruenze o carenze tali da incidere sulla correttezza logica della motivazione del merito.
art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma che consente l'assoluzione per non avere commesso il fatto; la Corte del rinvio ha assolto l'imputato per i capi A) e C) ai sensi di questa disposizione, ma ciò non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti per altri capi.
art. 438, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata nella giurisprudenza citata in tema di rito abbreviato e riparazione del danno: per l'abbreviato il risarcimento ai fini attenuanti deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito; tale principio è stato richiamato in precedenti pronunce ma non poteva far valere il ricorrente nel presente giudizio per fatti ormai coperti da giudicato.
art. 421 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza in tema di inizio della discussione; la Corte ha ricordato la distinzione temporale che la giurisprudenza maggioritaria ha posto ai fini della tempestività del risarcimento nel rito abbreviato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione enunciati per il ricorso; il ricorso è stato istruito nei limiti consentiti.
art. 71 legge 203/1991
Norma che dispone aumenti di pena per reati aggravati (e aggravante applicata nel calcolo della pena di base); la Corte del merito ha tenuto conto dell'aggravante ai fini della gravità della condotta.
Massime di principio
- La concessione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito: in cassazione si può censurare solo la motivazione che appaia contraddittoria o manifestamente illogica, non la mera diversa valutazione degli elementi.
- L'assoluzione per alcuni reati a seguito di annullamento e rinvio non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti per altri reati: è necessaria una specifica e motivata rivalutazione degli elementi favorevoli e sfavorevoli.
- Per il rito abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno, la giurisprudenza richiede che il risarcimento o la restituzione siano avvenuti prima dell'ordinanza di ammissione al rito; pertanto è fondamentale documentare la tempestività e la forma dell'offerta risarcitoria.
- La scelta del rito abbreviato comporta già una riduzione di pena (un terzo) e non sostituisce il riconoscimento delle attenuanti generiche: va quindi distinto l'effetto processuale dalla valutazione sostanziale della personalità e della gravità del reo.
- Per ottenere che la Corte di legittimità riformi una decisione motivazionale del merito è necessario dimostrare l'esistenza di una motivazione carente, illogica o contraddittoria, non semplicemente proporre una diversa lettura degli stessi elementi.
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