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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17075/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la parziale riforma della sentenza che aveva condannato il ricorrente per peculato; dedotta la violazione degli artt. 178 e ss. e 415-bis c.p.p., vizi di motivazione e la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per tardiva ostensione di atti d'indagine (verbali di sommarie informazioni, report giornalieri delle Casse Ticket del CUP di Cerignola, estratti conto ASL). Tesi difensiva: tali documenti non erano nel fascicolo del PM al momento della notifica dell'avviso ex art. 415-bis (9/7/2020) ma sono stati trasmessi solo il 2/2/2021, dopo la richiesta di rinvio a giudizio (30/10/2020); ciò avrebbe leso il diritto di difesa e potuto influire, ad esempio, sulla scelta del rito (rito abbreviato). In subordine si chiedeva la rimessione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il tardivo deposito di atti di indagine, effettuato dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis ma prima dell'udienza preliminare, non determini la nullità della richiesta di rinvio a giudizio né del decreto che dispone il giudizio (in mancanza di una sanzione espressa), ma comporti l'inutilizzabilità di quegli atti ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha allegato un concreto e specifico pregiudizio derivante dalla tardiva ostensione; gli atti sono stati comunque acquisiti nel dibattimento e la Corte territoriale aveva escluso la loro decisività. Il contrasto giurisprudenziale è stato ritenuto non attuale/poco significativo, quindi non si è provveduto alla rimessione alle Sezioni Unite. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ASL Foggia, liquidate in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di informare che la documentazione delle indagini è depositata presso la segreteria del PM e consente all'indagato e al difensore di prenderne visione ed estrarne copia; la Corte interpreta la violazione di tale obbligo come causa di inutilizzabilità degli atti tardivamente depositati ai fini della decisione sul rinvio a giudizio, non come causa automatica di nullità.

  • art. 178 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sulle nullità processuali; il ricorrente invocava la nullità generale a regime intermedio per la tardiva ostensione. La Corte richiama il principio di tassatività delle nullità e ritiene che la tardiva ostensione non integri automaticamente una nullità generale salvo dimostrazione di concreto pregiudizio.

  • art. 416 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla fase delle indagini preliminari; qui richiamata per sottolineare che il codice non prevede una sanzione specifica per l'incompleta discovery.

  • art. 419, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità che il PM compia atti di indagine successivamente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio; la Corte nota che tale ipotesi è distinta dal caso di atti preesistenti ma depositati tardivamente, come nella fattispecie.

Massime di principio

  • Il deposito tardivo di atti d'indagine dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis ma prima dell'udienza preliminare si qualifica, secondo l'orientamento maggioritario, come causa di inutilizzabilità di quegli atti ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio e non come nullità automatica dell'atto di rinvio.
  • Per ottenere l'annullamento o la rimessione del procedimento è necessario allegare e dimostrare un concreto pregiudizio alle garanzie difensive; contestazioni generiche o astratte sulla violazione della discovery sono in genere insufficienti.
  • Se gli atti tardivamente depositati vengono poi acquisiti regolarmente nel dibattimento, la lesione derivante dalla tardiva ostensione può essere sostanzialmente sanata e le prove utilizzabili nel giudizio.
  • La scelta del rito (es. abbreviato) come concreto pregiudizio richiede una motivazione puntuale che dimostri come la conoscenza tardiva degli atti abbia effettivamente impedito o condizionato l'esercizio della facoltà di scelta: mera deduzione contraddittoria non basta.
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale, la rimessione alle Sezioni Unite è opportuna solo se il contrasto è attuale, rilevante e incide sulla disciplina applicabile; l'esistenza di orientamenti minoritari non determina automaticamente la rimessione.

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