Sentenza n. 847/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del 15.07.2025 notificato al datore di lavoro in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato a favore del lavoratore -OMISSIS- in data 21.05.2024 (nulla osta n. -OMISSIS-) su istanza del datore di lavoro -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso e al lavoro di un lavoratore extracomunitario per mancata conferma, entro sette giorni, della richiesta di nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il datore di lavoro ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Genova del 15 luglio 2025, con cui era stato revocato il nulla osta già rilasciato, ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, per mancata conferma entro sette giorni della volontà di assumere il lavoratore. La disposizione, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), d.l. n. 145/2024, prevede che il datore di lavoro confermi la richiesta entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, stabilendo che, in mancanza, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato. L'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge ne ha limitato l'applicazione alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, individuato nel 9 gennaio 2025. Nel caso concreto, la domanda di visto era stata presentata il 30 maggio 2024, anteriormente a tale data; inoltre, il datore di lavoro aveva ribadito la propria volontà di assumere il lavoratore anche in sede giudiziale. In sede cautelare il Tribunale aveva già sospeso la revoca, ritenendo prima facie non applicabile la nuova disciplina temporale.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura di Genova, con provvedimento del 15 dicembre 2025, ha revocato in autotutela il precedente provvedimento di revoca del nulla osta. Il nuovo atto ha espressamente riconosciuto che l'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 si applica soltanto alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025 e che la domanda oggetto della controversia era anteriore. Il giudice ha rilevato che l'atto di autotutela era fondato su un'autonoma istruttoria e motivazione e non costituiva mera esecuzione della sospensione cautelare. Esso ha quindi prodotto un effetto pienamente satisfattivo per il ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in considerazione della peculiarità e novità della questione e dell'atteggiamento collaborativo della Prefettura.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato …
La disposizione introduce il termine di sette giorni per la conferma della richiesta di nulla osta e la conseguenza della revoca del nulla osta già rilasciato, ma si applica temporalmente soltanto alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025.
art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), d.l. n. 145/2024
Ha introdotto nell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 il comma 5-quinquies.
art. 1, comma 2, d.l. n. 145/2024
alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto …
Ha delimitato l'applicazione temporale del nuovo comma 5-quinquies alle domande di visto nazionale presentate a partire dal 9 gennaio 2025.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La disciplina che prevede la conferma, entro sette giorni, della richiesta di nulla osta al lavoro e la revoca del nulla osta in caso di mancata conferma si applica esclusivamente alle domande di visto nazionale presentate a partire dalla data individuata dalla specifica disposizione transitoria, non potendo essere applicata a domande presentate anteriormente.
- Quando l'amministrazione ritira in autotutela l'atto impugnato mediante un provvedimento fondato su autonoma istruttoria e autonoma motivazione, e tale provvedimento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anziché come mera conseguenza dell'esecuzione di una misura cautelare.
- La reiterazione, anche in sede giudiziale, della volontà datoriale di assumere il lavoratore costituisce elemento coerente con l'interesse alla conservazione del nulla osta, ma non può superare l'applicazione temporale della disciplina sopravvenuta quando questa non è ratione temporis applicabile.
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