Cassazione Penale, Sentenza n. 26292/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in abitazione (artt. 110, 624-bis e 625 n.2 c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., per presunta insufficienza della prova indiziaria (si contesta che il rinvenimento del cellulare sul luogo del delitto sia elemento idoneo, con i requisiti di gravità, precisione e concordanza, a escludere il ragionevole dubbio); 2) violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), sostenendo che la normativa più favorevole ratione temporis avrebbe dovuto essere applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le critiche miravano a una rivalutazione del merito e non a vizi della motivazione suscettibili di sindacato di legittimità: i giudici di merito hanno motivato la condanna con un compendio di elementi (cellulare riconducibile all'imputato, assenza di denuncia di smarrimento/furto, traffico telefonico coerente fino al giorno del fatto, localizzazione successiva del telefono nel luogo del rinvenimento) e hanno scartato la ricostruzione alternativa come implausibile. Sul secondo motivo ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in quanto, al momento della commissione del reato (15 gennaio 2013), la fattispecie aggravata prevedeva una pena minima superiore ai due anni (testo vigente allora: reclusione 3-10 anni; con le aggravanti considerate la pena minima era comunque superiore a due anni), sicché la causa di non punibilità non poteva operare. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624-bis (furto in abitazione)
«La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.»
La Corte considera la tabella edittale in vigore al momento del fatto per verificare se il minimo edittale preclude l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis; nel caso concreto, con l'aggravante contestata la pena minima allora prevista superava il limite dei due anni, escludendo il beneficio.
Codice penale, art. 625 n.2
Richiamata come aggravante che, integrata, innalza il trattamento edittale della fattispecie e incide sulla valutazione dell'ammissibilità dell'art. 131-bis.
Codice penale, art. 131-bis (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La disposizione, pur sostanzialmente più favorevole e dunque applicabile ratione temporis, opera solo se la pena detentiva minima prevista non è superiore a due anni; se al momento del fatto il minimo era superiore ai due anni la causa non è applicabile.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Norma che consente il ricorso per cassazione per "vizio di motivazione"; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita una rilettura del merito, ma solo censure sulla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Consente il gravame per violazione di legge; usata dal ricorrente per dedurre mancata applicazione dell'art. 131-bis, ma la Corte ha ritenuto la deduzione infondata per i motivi connessi all'entità della pena.
Codice di procedura penale, art. 192
Regola l'apprezzamento delle prove; la Cassazione richiede che le censure sulla prova indiziaria si riferiscano alla valutazione complessiva e alla coordinazione logica degli indizi, non al singolo elemento isolato.
Codice di procedura penale, art. 533
Richiamato per il principio "oltre ogni ragionevole dubbio" introdotto dalla L. n. 46/2006; la Corte precisa che ciò non ha ampliato il sindacato della Cassazione sulla valutazione del merito.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha disciplinato l'ambito applicativo attuale dell'art. 131-bis; la Corte usa la ratio e i limiti della riforma per escludere il beneficio nel caso concreto.
Legge n. 46/2006
Citata in relazione all'introduzione del criterio "oltre ogni ragionevole dubbio" nell'art. 533 c.p.p.; la Corte precisa che ciò non muta il perimetro del sindacato di legittimità.
Codice penale, art. 2
Richiamato come principio secondo cui una norma più favorevole di carattere sostanziale si applica anche ai fatti anteriori; tuttavia l'applicabilità dell'art. 131-bis è condizionata dal limite edittale.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che impone la condanna alle spese nel caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata per motivare l'assenza di esimente dalla condanna alle spese nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una semplice rilettura del merito: le censure sulla motivazione della sentenza devono riguardare la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- Nelle prove indiziarie è essenziale criticare la valutazione complessiva e la coordinazione logica degli indizi; attaccare un singolo indizio isolato è generalmente inammissibile.
- La presenza di oggetti personali (es. un cellulare) riconducibili all'imputato sul luogo del reato, se accompagnata da elementi complementari (assenza di denuncia di smarrimento/furto, traffico telefonico coerente, localizzazione successiva), può costituire un compendio indiziario significativo.
- L'art. 131-bis c.p., pur essendo norma sostanzialmente favorevole e applicabile ratione temporis, ha un limite edittale: non si applica se la pena detentiva minima prevista per il reato al momento del fatto è superiore a due anni.
- Per valutare l'applicabilità di norme più favorevoli nel tempo occorre considerare l'entità della pena prevista al momento della commissione del reato e non solo la formulazione successiva più favorevole.
- Le doglianze processuali in cassazione devono essere formulate in termini tali da mostrare un effettivo vizio di legittimità e non la preferenza per una diversa ricostruzione probatoria.
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