Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26013/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 23/09/2022 che, accogliendo l'eccezione preliminare della difesa, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione per omessa indicazione dell'avviso circa la facoltà per l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis c.p.p., disponendo la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero affinché venisse notificato un nuovo decreto contenente tale avviso. Il Procuratore ha sostenuto che l'omessa indicazione non comporta nullità ai sensi dell'art. 552 c.p.p. e che non era leso il diritto di difesa, chiedendo la cassazione dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non rientri nella categoria dell'abnormità: si tratta di un esercizio di potere riconosciuto al giudice (dichiarare nullità e restituire gli atti al PM) e non di un provvedimento estraneo al sistema normativo né capace di determinare una stasi indebita del processo. Inoltre la Corte ha richiamato la necessità di rispettare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e ha osservato che il pubblico ministero dovrà procedere alla notifica del nuovo decreto di citazione contenente l'espressa indicazione della facoltà dell'imputato (anche alla luce della modificazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Conseguenza pratica: il ricorso del Procuratore è inammissibile e l'ordinanza del Tribunale resta efficace; gli atti devono essere restituiti al PM per la regolare notifica.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla facoltà per l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova; l'omessa indicazione di tale facoltà nel decreto di citazione è stata ritenuta dalla difesa causa di nullità e il giudice ordinario ha potuto disporre la restituzione degli atti per integrare la notifica.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    la disposizione nella sua attuale formulazione richiede tra l'altro che il decreto di citazione contenga l'avviso relativo a determinati diritti e facoltà

    Il ricorrente sosteneva che l'omessa indicazione non potesse comportare nullità ai sensi di art. 552; la Corte ha invece ritenuto che l'ordinanza di restituzione rientri nelle attribuzioni del giudice e sia compatibile con il sistema normativo; inoltre ha richiamato la modifica normativa (d.lgs. n. 150/2022) che ha introdotto ulteriori obblighi informativi nel decreto di citazione.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: la cassazione immediata è ammessa solo nei casi tassativamente previsti o se il provvedimento è abnorme; non può essere utilizzata per eludere il regime di impugnabilità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato la formulazione dell'art. 552 c.p.p., introducendo ulteriori obblighi di avviso nel decreto di citazione (ad es. l'avviso circa l'accesso a programmi di giustizia riparativa), rafforzando l'argomento che il decreto debba contenere avvisi specifici per informare le parti.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione nel decreto di citazione di avvisi relativi a facoltà procedurali (es. messa alla prova) può legittimare, su eccezione della difesa, la dichiarazione di nullità e la restituzione degli atti al pubblico ministero per una nuova notifica.
  • Il rimedio della cassazione immediata contro provvedimenti monocratici è ammesso soltanto se il provvedimento è 'abnorme'; atti regolati o autoritativi del giudice, anche se impugnabili, non rientrano facilmente in tale categoria e la cassazione sarà generalmente inammissibile per violazione della tassatività dei mezzi di impugnazione.
  • Il giudice ha il potere di dichiarare nullità e ordinare la restituzione degli atti quando ritiene che siano venute meno le condizioni procedurali per proseguire il processo; tale potere è conforme al sistema e non costituisce di per sé abnormità.
  • A seguito delle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022), è ancora più importante che il decreto di citazione contenga tutti gli avvisi richiesti dalla legge: il pubblico ministero dovrebbe verificare e integrare le notifiche per evitare inutili annullamenti.
  • In una situazione simile, la difesa può sollevare eccezioni preliminari per far dichiarare la nullità del decreto; il pubblico ministero, anziché ricorrere in cassazione quando il provvedimento non è abnorme, dovrà rivedere la propria attività di notifica e provvedere alla regolarizzazione degli atti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.