Cassazione Penale, Sentenza n. 19976/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito la mancata custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati contestati (artt. 493‑ter e 648 c.p.). Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione, lamentando che il Tribunale avrebbe fondato il pericolo su meri precedenti e su condanne per reati diversi e che la misura scelta non sarebbe idonea a soddisfare esigenze specialprevenzionali; (2) violazione dell'art. 275 c.p.p. e carenza di motivazione circa l'adeguatezza della misura, sostenendo che si dovevano prima valutare misure non detentive (es. obbligo di dimora con presentazione periodica). Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e privi di un adeguato confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame, il quale aveva trovato esigenze specialpreventive fondate su plurime condanne definitive per delitti predatori commessi fin dalla minore età, reiterate violazioni degli obblighi di sorveglianza speciale e numerose condanne per evasione, elementi che dimostrano l'incapacità dell'indagato all'autocustodia e giustificano una limitazione significativa della libertà con controllo stringente (arresti domiciliari + braccialetto elettronico). La Cassazione ha inoltre confermato che il Tribunale aveva valutato e scartato misure non detentive in conformità all'art. 275 c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Richiesta rituale di trattazione orale: in mancanza di tale richiesta il procedimento può celebrarsi con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti
art. 310 cod. proc. pen.
Facoltà del Pubblico Ministero di proporre appello contro l'ordinanza del GIP; nel caso ha portato l'intera questione al Tribunale del riesame
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Ground cautelare fondato sul pericolo di reiterazione: la sua sussistenza si valuta prognosticamente considerando modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio‑ambientale; non è necessario dimostrare immediata utilità pratica degli atti del reato
art. 275 cod. proc. pen.
Principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare: il giudice deve motivare la scelta della cautela in rapporto alla natura e al grado delle esigenze cautelari e valutare le misure meno afflittive
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Censura in cassazione relativa a violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata per essere ammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibile obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria per l'attuazione della decisione e per i provvedimenti esecutivi
art. 493‑ter cod. pen.
Reato contestato indicato nell'ordinanza (norma sostanziale menzionata come oggetto del procedimento)
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione contestato (norma sostanziale menzionata come oggetto del procedimento)
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) si valuta in chiave prognostica sulla base della personalità, delle modalità delinquenziali e del contesto: non è necessario che il reato possa essere immediatamente ripetuto per ritenere sussistente il pericolo
- Pregresse condanne, ripetute violazioni di misure di prevenzione o numerosi precedenti per reati analoghi sono elementi idonei a giustificare misure cautelari più restrittive, incluso il presidio elettronico
- Nell'impugnazione in Cassazione è essenziale un concreto e puntuale confronto con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o affermazioni non confrontate sono spesso causa di inammissibilità
- La scelta della misura cautelare deve rispettare il principio di adeguatezza e proporzionalità (art. 275 c.p.p.): il giudice deve valutare e motivare anche il rigetto di misure meno afflittive
- La presenza di reiterate evasioni o di sistematiche violazioni di obblighi imposti dall'autorità costituisce indice di incapacità di autocustodia che può rendere necessario un controllo più stringente (arresti domiciliari con braccialetto elettronico)
- Se il procedimento si svolge con contraddittorio scritto, va verificata la regolarità formale della richiesta di trattazione orale (art. 611 c. 1‑bis c.p.p.); la mancata richiesta legittima il rito scritto
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