Circolare INAIL n. 53 del 22 dicembre 2005
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la nuova misura mensile dell’assegno di incollocabilità, rivalutata con decorrenza 1° luglio 2005. L’importo viene fissato in 214,64 euro sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo tra il 2003 e il 2004, pari al 2,00%. Le eventuali operazioni di conguaglio sono demandate alla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni e saranno effettuate con il rateo di febbraio 2006.
Rivalutazione dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2005
Rivalutazione dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2005
La circolare comunica l’aggiornamento dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a seguito della rivalutazione annuale prevista dalla normativa richiamata. Il provvedimento precisa la nuova misura economica, il criterio di determinazione e la modalità di gestione dei conguagli.
Quadro normativo di riferimento
La rivalutazione è adottata in base a:
- delibera del Consiglio di Amministrazione Inail n. 332 del 6 luglio 2005, avente ad oggetto la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2005;
- decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 agosto 2005, recante la determinazione della nuova misura mensile dell’assegno con decorrenza 1° luglio 2005.
Nuovo importo mensile
A decorrere dal 1° luglio 2005, l’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di 214,64 euro mensili. La circolare evidenzia che tale importo deriva dall’applicazione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo tra il 2003 e il 2004, pari al 2,00%.
Conguaglio degli importi
Le operazioni di conguaglio sono affidate direttamente alla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni. Il recupero/adeguamento dei ratei avverrà con il pagamento del rateo di febbraio 2006.
Riferimenti ulteriori
La circolare richiama inoltre l’allegato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2005, senza ulteriori indicazioni operative nel testo.
Punti principali
Nuova misura dell’assegno
Dal 1° luglio 2005 l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stabilito in 214,64 euro.
Base normativa
La rivalutazione è disposta in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione Inail n. 332 del 6 luglio 2005 e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 agosto 2005, che determinano la nuova misura dell’assegno con decorrenza 1° luglio 2005.
Criterio di rivalutazione
L’importo è stato calcolato tenendo conto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2003 e il 2004, pari al 2,00%.
Conguagli
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni con il pagamento del rateo di febbraio 2006.
Testo integrale
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