Circolare INAIL n. 3 del 3 gennaio 2006
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL aggiorna, con decorrenza 1° luglio 2005, il minimale e il massimale di rendita per il settore industria, in attuazione del decreto interministeriale 20 settembre 2005. Sulla base dei nuovi valori, vengono rideterminate le retribuzioni convenzionali e di ragguaglio per varie categorie di assicurati, nonché gli importi relativi a parasubordinati, sportivi professionisti e alunni/studenti. È inoltre chiarito l’adeguamento del premio annuale per alunni e studenti delle scuole non statali per l’anno scolastico 2004/2005 e per l’anticipo 2005/2006.
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2005
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2005
La circolare INAIL n. 3 del 3 gennaio 2006 recepisce la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2005. Il provvedimento aggiorna il minimale e il massimale di rendita e, di conseguenza, numerose retribuzioni convenzionali utilizzate ai fini assicurativi e contributivi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si colloca nel quadro delle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare dell’art. 116, comma 3, come modificato, e dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che disciplina la rivalutazione delle rendite. Il riferimento immediato è il decreto interministeriale 20 settembre 2005, pubblicato in G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005, che stabilisce i nuovi valori dal 1° luglio 2005. La circolare si pone inoltre come integrazione e aggiornamento delle tabelle già contenute nella circolare INAIL n. 28 del 7 giugno 2005.
Nuovi valori del minimale e del massimale di rendita
Il decreto interministeriale fissa, per il settore industria, i nuovi importi del minimale e del massimale di rendita:
- minimale di rendita annuale: € 12.608,40;
- massimale di rendita annuale: € 23.415,60.
I corrispondenti valori giornalieri risultano pari a:
- minimale giornaliero: € 42,03;
- massimale giornaliero: € 78,05.
La circolare evidenzia che questi importi costituiscono il parametro di riferimento per l’aggiornamento delle diverse retribuzioni convenzionali e delle basi imponibili collegate.
Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
Per le categorie di lavoratori la cui retribuzione convenzionale è ancorata al minimale di rendita, la circolare aggiorna i valori dal 1° luglio 2005:
- retribuzione convenzionale giornaliera: da € 41,20 a € 42,03;
- retribuzione convenzionale mensile: da € 1.030,05 a € 1.050,70.
I valori indicati derivano dagli arrotondamenti dei corrispondenti importi teorici riportati nella tabella.
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. i nuovi valori sono i seguenti:
- retribuzione convenzionale giornaliera: da € 41,38 a € 42,21;
- retribuzione convenzionale mensile: da € 1.034,48 a € 1.055,18.
Anche in questo caso la circolare riporta gli importi arrotondati rispetto ai valori teorici derivanti dal nuovo minimale.
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994, la circolare aggiorna l’imponibile calcolato su 12 giornate mensili:
- fino al 30 giugno 2005: € 921,84 (€ 76,82 x 12);
- dal 1° luglio 2005: € 940,32 (€ 78,36 x 12).
Area dirigenziale
Per i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time, la retribuzione convenzionale viene rivalutata come segue:
- giornaliera: da € 76,52 a € 78,05;
- mensile: da € 1.912,95 a € 1.951,30.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria passa:
- da € 9,57 a € 9,76.
La circolare precisa che il valore orario è calcolato dividendo la retribuzione giornaliera per 8 ore.
Retribuzione di ragguaglio
Anche la retribuzione di ragguaglio viene allineata ai nuovi parametri del minimale di rendita. Dal 1° luglio 2005 i valori sono:
- giornaliero: € 42,03;
- mensile: € 1.050,70.
Lavoratori parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati la circolare aggiorna i limiti mensili di compenso effettivo utili ai fini assicurativi:
- minimo mensile: da € 1.030,05 a € 1.050,70;
- massimo mensile: da € 1.912,95 a € 1.951,30.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti viene aggiornato il range della retribuzione effettiva annua:
- minimo annuale: da € 12.360,60 a € 12.608,40;
- massimo annuale: da € 22.955,40 a € 23.415,60.
Alunni e studenti delle scuole non statali
La circolare dedica un passaggio specifico agli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche di lavoro. Dal 1° luglio 2005 il premio annuale a persona sale a € 2,03.
Per l’anno scolastico 2004/2005 la regolazione del premio risulta pari a € 2,00, calcolata sommando 8/12 di € 1,99 e 4/12 di € 2,03. Di conseguenza, per il periodo gennaio-ottobre 2005 deve essere applicata un’integrazione di € 0,01 rispetto al premio di € 1,99 già richiesto, da considerare nella regolazione dei premi per tale periodo. Per l’anticipo del premio 2005/2006 l’importo indicato è di € 2,03.
Tabelle riepilogative e allegati
La circolare segnala la presenza di tre allegati riepilogativi:
- allegato 1: riepilogo 1996-2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale da variare secondo la rivalutazione delle rendite;
- allegato 2: riepilogo 1995-2005 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale;
- allegato 3: riepilogo 1997-2005 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.
In sintesi, il documento costituisce un aggiornamento tecnico degli importi di riferimento per la determinazione delle basi imponibili e dei premi INAIL, con effetti dal 1° luglio 2005 e con particolare attenzione alle categorie per le quali la retribuzione è convenzionalmente agganciata al minimale o al massimale di rendita.
Punti principali
Aggiornamento dei limiti di rendita dal 1° luglio 2005
Il decreto interministeriale 20 settembre 2005 rivaluta le prestazioni economiche INAIL per il settore industria e fissa il minimale e il massimale di rendita, rispettivamente, a € 12.608,40 e € 23.415,60 con effetto dal 1° luglio 2005. La circolare recepisce tali valori e aggiorna le tabelle già illustrate nella circolare n. 28/2005.
Categorie con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
Per i lavoratori con retribuzione convenzionale agganciata al minimale di rendita, la circolare indica il passaggio da € 41,20 a € 42,03 giornalieri e da € 1.030,05 a € 1.050,70 mensili, con arrotondamenti ai valori indicati in tabella.
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. la retribuzione convenzionale giornaliera passa da € 41,38 a € 42,21, mentre quella mensile passa da € 1.034,48 a € 1.055,18.
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
Per i lavoratori delle società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994, l’imponibile mensile calcolato su 12 giornate passa da € 921,84 a € 940,32, corrispondenti rispettivamente a € 76,82 x 12 e € 78,36 x 12.
Area dirigenziale e part-time
Per i lavoratori dell’area dirigenziale senza part-time la retribuzione convenzionale giornaliera passa da € 76,52 a € 78,05 e quella mensile da € 1.912,95 a € 1.951,30. Per i dirigenti con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria passa da € 9,57 a € 9,76, calcolata dividendo il valore giornaliero per 8 ore.
Retribuzione di ragguaglio e compensi parasubordinati
La retribuzione di ragguaglio viene aggiornata agli stessi valori del minimale di rendita: € 42,03 giornalieri e € 1.050,70 mensili. Per i lavoratori parasubordinati il minimo e massimo mensile salgono da € 1.030,05-€ 1.912,95 a € 1.050,70-€ 1.951,30.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la retribuzione effettiva annua minima e massima passa da € 12.360,60-€ 22.955,40 a € 12.608,40-€ 23.415,60, in coerenza con il nuovo minimale e massimale di rendita.
Alunni e studenti delle scuole non statali
Dal 1° luglio 2005 il premio annuale a persona per alunni e studenti di scuole o istituti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche di lavoro aumenta a € 2,03. Per la regolazione dell’anno scolastico 2004/2005 l’importo dovuto è pari a € 2,00, mentre per l’anticipo 2005/2006 resta € 2,03; per il periodo gennaio-ottobre 2005 va considerata un’integrazione di € 0,01 rispetto al premio di € 1,99 già richiesto.
Tabelle riepilogative e allegati
La circolare segnala che gli allegati riepilogano le retribuzioni convenzionali e gli importi relativi agli anni precedenti: allegato 1 per il periodo 1996-2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale da variare secondo la rivalutazione delle rendite; allegato 2 per il periodo 1995-2005 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale; allegato 3 per il periodo 1997-2005 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.
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