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Circolare

Circolare INAIL n. 52 del 22 dicembre 2005

Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di richiesta e rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per appalti di forniture e servizi, gestione di attività e servizi in convenzione o concessione, iscrizione ad Albo fornitori e accesso ad agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. Definisce i soggetti abilitati a richiederlo, i casi in cui è necessario, i requisiti di regolarità da verificare presso INPS e INAIL e il procedimento telematico o cartaceo per l’istruttoria e il rilascio. Precisa inoltre termini, sospensioni per integrazioni documentali, casi di silenzio-assenso e conseguenze del rilascio di un DURC non più corrispondente alla situazione contributiva effettiva.

Rilascio del DURC INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi e altre attività

Rilascio del DURC INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi e altre attività

La circolare detta le regole operative per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva nei casi diversi dall’edilizia, estendendo l’istituto agli appalti di forniture e servizi, alle attività e servizi in convenzione o concessione, all’iscrizione agli Albi fornitori e all’accesso a benefici, finanziamenti e sovvenzioni. Il documento viene rilasciato in base a una richiesta unica e attesta congiuntamente la regolarità dell’impresa verso INPS e INAIL.

Quadro normativo e finalità

Il testo richiama la disciplina introdotta dalla Legge n. 266/2002, che ha esteso l’obbligo del DURC oltre gli appalti edilizi, prevedendo che le modalità di rilascio siano definite convenzionalmente da INPS e INAIL. Viene altresì richiamato l’ulteriore ampliamento previsto dal collegato fiscale alla Finanziaria 2006, che richiede il DURC alle imprese di tutti i settori per l’accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie. La circolare ha quindi la funzione di fornire istruzioni uniformi su richiesta, verifica e rilascio del documento.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • appalti di servizi e forniture;
  • gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione, non collegate ad appalti di lavori;
  • iscrizione all’Albo dei Fornitori;
  • agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni disciplinati dalla normativa di settore.

Per le attività che ricadono in ambiti già regolati da specifiche istruzioni, la circolare rinvia alla normativa applicabile; ad esempio, per i soli servizi di pulizia viene richiamata la disciplina speciale indicata in nota.

Soggetti richiedenti e canali di attivazione

Il DURC può essere richiesto:

  • dall’impresa, direttamente o tramite intermediari muniti di delega, come consulenti del lavoro e associazioni di categoria;
  • dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
  • dagli enti a rilevanza pubblica appaltanti.

Le stazioni appaltanti e gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti devono utilizzare esclusivamente la modalità telematica. Le imprese e gli intermediari possono invece presentare la richiesta sia per via telematica sia tramite le Strutture territoriali di INPS o INAIL.

Momenti in cui il DURC deve essere acquisito

La circolare distingue i casi in cui il DURC è necessario in relazione alla fase della procedura:

  • negli appalti pubblici di forniture, per l’aggiudicazione, per la stipula del contratto, per l’emissione del certificato di pagamento e al pagamento finale;
  • negli appalti pubblici di servizi, per l’aggiudicazione, la stipula del contratto, la regolare esecuzione e la liquidazione di ogni fattura;
  • nella gestione di servizi o attività in convenzione o concessione, per l’aggiudicazione del servizio o dell’attività e per la stipula della convenzione o il rilascio della concessione;
  • per l’iscrizione all’Albo fornitori e per ottenere agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, prima dell’inoltro dell’istanza agli organismi competenti.

In fase di gara, fino all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’adempimento degli obblighi contributivi, ma la stazione appaltante deve poi verificare la veridicità di tale dichiarazione richiedendo il DURC.

Requisito della regolarità contributiva

La nozione di regolarità contributiva comprende la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché il rispetto di tutti gli altri obblighi imposti dalla normativa vigente. La verifica deve riguardare l’intera situazione aziendale e deve essere condotta sulla base degli elementi presenti alla data indicata nella richiesta; se la data manca, fa fede la data di redazione del DURC.

Per le autodichiarazioni rese dall’impresa, la regolarità va valutata con riferimento alla data della dichiarazione stessa, senza considerare regolarizzazioni successive.

La circolare precisa inoltre che, in presenza di imprese subappaltatrici, i medesimi requisiti di regolarità e correntezza si applicano anche a queste ultime.

Verifiche INPS

Ai fini del rilascio del DURC, l’impresa è regolare verso INPS quando risultano rispettati i seguenti elementi:

  • adempimenti mensili o periodici correnti;
  • versamenti corrispondenti al saldo denunciato entro il termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
  • assenza di inadempienze in atto;
  • assenza di note di rettifica notificate, non contestate e non pagate;
  • presenza di una richiesta di rateazione con parere favorevole motivato della struttura periferica competente;
  • sospensioni dei pagamenti disposte da norme di legge, ad esempio per calamità naturali;
  • istanza di compensazione con credito documentato;
  • crediti iscritti a ruolo con cartella sospesa in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Per i crediti non ancora iscritti a ruolo, la regolarità può essere riconosciuta:

  • in pendenza di contenzioso amministrativo, solo se il ricorso riguarda questioni interpretative controverse, è adeguatamente motivato e non ha finalità dilatorie o pretestuose;
  • in pendenza di contenzioso giudiziario, in considerazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999, che consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per le ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento contributivo, le strutture territoriali devono coordinarsi tempestivamente per verificare ogni singola posizione.

Verifiche INAIL

Per INAIL l’impresa è regolare quando:

  • risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
  • ha dichiarato retribuzioni imponibili congrue rispetto all’attività svolta e alla dimensione aziendale;
  • ha versato i premi e gli accessori dovuti;
  • il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, all’attività effettivamente esercitata;
  • è stata accolta una richiesta di rateazione, oppure è stato espresso un parere favorevole motivato dall’organo competente;
  • vi sono sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative o da norme speciali, come quelle richiamate dalla circolare;
  • risultano compensazioni effettuate con modello F24 oppure crediti compensabili a qualsiasi titolo;
  • vi sono crediti iscritti a ruolo con cartella sospesa in via amministrativa o per ricorso giudiziario.

Anche per INAIL, in caso di crediti non ancora iscritti a ruolo, la regolarità può essere dichiarata solo in presenza di contenzioso amministrativo su questioni interpretative controverse, adeguatamente motivate e non strumentali, oppure in pendenza di contenzioso giudiziario secondo la disciplina richiamata dall’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999.

Procedimento di richiesta

La richiesta del DURC si presenta con un modulo unificato, compilabile online oppure su supporto cartaceo presso le Strutture territoriali. La procedura telematica è quella ordinaria: il sistema consente la compilazione a video, l’invio e l’assegnazione automatica del C.I.P. (codice identificativo pratica), tramite il quale il richiedente può seguire l’avanzamento della pratica.

L’accesso avviene tramite i portali indicati dalla circolare, con le credenziali già rilasciate dagli Enti. Se la richiesta è presentata tramite consulente o associazione di categoria, il riconoscimento della validità della delega effettuato da uno degli Enti vale anche per l’altro, ai soli fini del DURC.

In alternativa, l’utente può presentare la richiesta presso qualsiasi Struttura territoriale INPS o INAIL, anche per posta. La struttura ricevente deve verificare la completezza formale dell’istanza; se mancano dati, richiede le integrazioni assegnando dieci giorni, decorso inutilmente il quale la domanda diviene non ammissibile.

Quando la regolarità contributiva deve essere attestata da un solo Ente, come nel caso delle imprese agricole con sistema unificato INPS, la domanda va inoltrata solo a tale Ente.

Istruttoria, sospensioni e tempi di rilascio

Dopo l’inserimento dei dati in procedura, la richiesta è immediatamente disponibile per l’istruttoria dei due Enti. Ciascuna struttura competente verifica la regolarità di propria competenza e, se necessario, può chiedere alla ditta quietanze di versamento o altra documentazione utile, assegnando un termine di dieci giorni.

La richiesta di integrazione documentale sospende il termine di rilascio del DURC. Se il termine decorre senza integrazione, l’Ente decide sulla base degli elementi già in suo possesso.

Il DURC deve essere emesso sulla base degli atti presenti presso le strutture alla data indicata nella richiesta o, in mancanza, alla data di redazione del certificato, purché nel rispetto dei termini per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.

Emissione del documento e silenzio-assenso

L’esito dell’istruttoria, separatamente svolta da INPS e INAIL, viene validato dal responsabile e inserito in procedura. Il documento viene prodotto dal sistema solo quando entrambi gli Enti hanno registrato l’esito, e comunque entro trenta giorni dalla protocollazione della richiesta, al netto delle sospensioni per integrazioni istruttorie.

Il DURC è rilasciato dall’Ente presso cui la richiesta è stata presentata o che è stato scelto come ente deputato al rilascio:

  • INPS nei casi di richiesta telematica tramite portale verticale INPS, tramite portale orizzontale con scelta INPS, oppure con richiesta cartacea presso una struttura INPS;
  • INAIL nei casi corrispondenti, ma con INAIL come canale o ente prescelto.

Se anche uno solo dei due Enti certifica l’irregolarità, il DURC riporta la non regolarità. Se uno degli Enti non si pronuncia in tempo utile, si perfeziona il silenzio-assenso e il documento viene comunque emesso; le strutture devono adottare iniziative idonee a evitarlo.

Il DURC è stampato in duplice originale, firmato dal responsabile del procedimento e trasmesso al richiedente a mezzo posta raccomandata A/R. Se il richiedente è diverso dall’impresa, una copia va comunque inviata anche a quest’ultima.

Ristampa, aggiornamenti successivi e responsabilità

La ristampa del DURC può essere richiesta presso qualsiasi Struttura territoriale degli Enti convenzionati, ma soltanto dopo l’emissione dell’originale da parte della struttura competente.

Se dopo il rilascio emergono circostanze che modificano in modo sostanziale la situazione di regolarità, la struttura deve darne comunicazione immediata al richiedente e, per conoscenza, alla stazione appaltante, adottando anche le iniziative necessarie per il recupero delle somme eventualmente dovute.

La circolare chiarisce infine che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa: resta quindi possibile l’azione di accertamento e di recupero di eventuali importi successivamente risultati dovuti. Ciascun Ente risponde della correttezza delle attestazioni relative alla propria competenza.

Punti principali

Ambito di applicazione

La circolare si applica al DURC richiesto per appalti di servizi e forniture, per la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione non collegate ad appalti di lavori, per l’iscrizione all’Albo fornitori e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa di settore.

Soggetti che possono richiedere il DURC

Il richiedente principale è l’impresa, anche tramite intermediari delegati come consulenti del lavoro o associazioni di categoria. Possono richiederlo anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti e gli enti a rilevanza pubblica appaltanti.

Quando il DURC è richiesto

Per gli appalti pubblici di forniture e servizi il DURC può essere richiesto nelle fasi di aggiudicazione, stipula del contratto, emissione del certificato di pagamento, regolare esecuzione o liquidazione delle fatture, secondo il tipo di appalto. Per convenzioni o concessioni è richiesto per l’aggiudicazione, la stipula della convenzione o il rilascio della concessione. Per iscrizione ad Albo fornitori e per agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, la richiesta va presentata prima dell’inoltro dell’istanza agli organismi competenti.

Requisiti di regolarità contributiva

La regolarità contributiva coincide con la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché con l’osservanza degli altri obblighi di legge. La verifica riguarda l’intera situazione aziendale e va riferita alla data indicata nella richiesta o, se assente, alla data di redazione del DURC; per le autodichiarazioni dell’impresa conta la data della dichiarazione, senza rilievo di eventuali regolarizzazioni successive.

Criteri di regolarità INPS e INAIL

Per INPS la regolarità sussiste in presenza di adempimenti periodici correnti, versamenti congrui rispetto al saldo denunciato, assenza di inadempienze, rateazioni accolte o con parere favorevole, sospensioni legislative dei pagamenti, compensazioni documentate e sospensioni di cartelle per crediti iscritti a ruolo. Per INAIL sono richiesti codice cliente con PAT attive, dichiarazione congrua delle retribuzioni imponibili, versamento di premi e accessori, coerenza tra rischio assicurato e attività svolta, rateazioni favorevoli, sospensioni o condoni previsti da legge, compensazioni F24 o crediti compensabili e sospensioni di cartelle. In entrambi i casi sono disciplinate anche le ipotesi di contenzioso amministrativo e giudiziario per crediti non ancora iscritti a ruolo.

Procedura di richiesta e canali di presentazione

È previsto un modulo unificato, disponibile online e in forma cartacea presso le Strutture territoriali INPS e INAIL. La richiesta può avvenire telematicamente, modalità principale, oppure tramite le Strutture territoriali; le stazioni appaltanti e gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti devono utilizzare esclusivamente il canale telematico. Sono indicati i portali orizzontale e verticali INPS e INAIL e i relativi sistemi di autenticazione.

Istruttoria, integrazioni e termini

La richiesta, una volta protocollata e validata formalmente, viene resa disponibile per l’istruttoria dei due Enti. Se mancano dati o documenti, il richiedente ha dieci giorni per integrare; decorso inutilmente il termine, la domanda non è ammissibile o l’Ente decide con gli elementi già disponibili. La richiesta di integrazione sospende il termine di rilascio del DURC.

Rilascio, tempi e silenzio-assenso

Il DURC viene prodotto dal sistema quando entrambi gli Enti hanno concluso l’istruttoria e comunque entro trenta giorni dalla protocollazione della richiesta, al netto delle sospensioni istruttorie. Se uno dei due Enti accerta l’irregolarità, il DURC attesta la non regolarità. Se un Ente non si pronuncia in tempo utile, può formarsi il silenzio-assenso; le strutture devono quindi adottare tutte le iniziative necessarie a evitarlo.

Ristampa e variazioni successive

È possibile richiedere la ristampa del DURC presso qualsiasi Struttura territoriale degli Enti convenzionati, ma solo dopo l’emissione dell’originale. Se emergono successivamente fatti che modificano in modo sostanziale la regolarità attestata, la Struttura deve informare subito il richiedente e, se opportuno, la stazione appaltante, avviando le azioni di recupero dei crediti eventualmente dovuti.

Responsabilità degli Enti e assenza di effetti liberatori

Ciascun Ente è responsabile della correttezza delle attestazioni di propria competenza. Il DURC non ha effetto liberatorio per l’impresa e non preclude successive azioni di accertamento e recupero di somme che risultassero dovute.

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