Circolare INAIL n. 4 del 3 gennaio 2006
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL comunica che, a seguito dell’aumento del tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema fissato dalla BCE al 2,25% con decorrenza 6 dicembre 2005, vengono aggiornati i tassi applicabili ai premi e accessori: 8,25% per gli interessi dovuti su rateazioni e dilazioni di pagamento e 7,75% per il calcolo delle sanzioni civili. Le nuove misure si applicano alle istanze presentate dal 6 dicembre 2005 e, per quelle presentate prima di tale data, solo se la Sede non abbia ancora comunicato il piano oppure se il piano sia comunicato dal 6 dicembre 2005 in poi.
Pagamento dei premi e accessori: variazione del tasso di interesse per rateazione e dilazione
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare INAIL interviene per aggiornare i tassi applicabili al pagamento rateale o dilazionato dei premi e accessori, nonché per il calcolo delle sanzioni civili, a seguito della variazione del tasso di riferimento della BCE. Il provvedimento si colloca nel quadro normativo richiamato in apertura e precisa decorrenza, misure e criteri di applicazione.
Quadro di riferimento e presupposto dell’aggiornamento
La Banca Centrale Europea ha fissato al 2,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 6 dicembre 2005. Tale variazione incide sui parametri utilizzati dall’INAIL per determinare gli interessi dovuti sulle rateazioni e sulle dilazioni, oltre che sulle sanzioni civili.
Tasso di interesse per rateazioni e dilazioni
In conseguenza dell’adeguamento del tasso BCE, l’interesse dovuto per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori è determinato nella misura dell’8,25%, pari al tasso minimo di partecipazione dell’eurosistema aumentato di 6 punti.
La circolare richiama, per il fondamento normativo della determinazione del tasso, il decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, l’articolo 13, la circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982 e gli ulteriori riferimenti normativi elencati in premessa.
Tasso per il calcolo delle sanzioni civili
Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è fissata la misura del 7,75%, corrispondente al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema aumentato di 5,5 punti. La circolare rinvia, per le modalità di applicazione, alla circolare INAIL n. 56/2001 sul nuovo sistema sanzionatorio.
Decorrenza e applicazione alle istanze
Le nuove misure si applicano:
- alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 6 dicembre 2005;
- alle istanze presentate prima del 6 dicembre 2005, solo se la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- alle istanze per le quali il piano di rateazione o dilazione sia stato comunicato in data 6 dicembre 2005 o successiva.
La circolare richiama espressamente la circolare INAIL n. 51/1982 per il criterio applicativo relativo alla comunicazione del piano.
Supporti operativi
Per facilitare le operazioni di calcolo, viene indicata l’esistenza di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio, allegato alla circolare.
Punti principali
Aggiornamento del tasso di riferimento BCE
La Banca Centrale Europea ha fissato al 2,25% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 6 dicembre 2005. Tale variazione comporta l’adeguamento dei tassi utilizzati dall’INAIL per la gestione dei premi e degli accessori.
Nuovo tasso per rateazioni e dilazioni
L’interesse dovuto per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato all’8,25%, corrispondente al tasso minimo BCE aumentato di 6 punti. Questo valore sostituisce il precedente per le fattispecie interessate dalla decorrenza indicata.
Nuovo tasso per le sanzioni civili
Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili viene stabilita la misura del 7,75%, pari al tasso minimo di partecipazione dell’eurosistema aumentato di 5,5 punti. La circolare richiama per le modalità applicative la circolare INAIL n. 56/2001.
Decorrenza e ambito di applicazione
Le nuove misure si applicano alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 6 dicembre 2005. Per le istanze presentate anteriormente a tale data, le nuove misure si applicano solo se la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, oppure se il piano sia stato comunicato in data 6 dicembre 2005 o successiva.
Supporto operativo
Per agevolare i calcoli, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio, allegato alla circolare stessa.
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