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Circolare

Circolare INAIL n. 50 del 7 dicembre 2005

Assegno per il nucleo familiare. Aumenti dal 1° luglio 2005. Rivalutazione delle fasce di reddito familiare annuo per il periodo 1° luglio 2005 30 giugno 2006. Erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente diritto.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006, le fasce di reddito familiare per l’assegno per il nucleo familiare (ANF), applicando una rivalutazione del 2% sui redditi di riferimento 2004. Indica inoltre i requisiti economici e familiari per il beneficio, i termini per la presentazione delle dichiarazioni/domande entro il 20 dicembre 2005 e le modalità di comunicazione delle variazioni del nucleo familiare. Introduce anche la possibilità, dal 1° gennaio 2005, di erogare direttamente l’assegno al coniuge non titolare di autonomo diritto, disciplinandone requisiti, domanda, decorrenza e modalità operative provvisorie.

Assegno per il nucleo familiare: rivalutazione fasce di reddito 1° luglio 2005-30 giugno 2006 ed erogazione al coniuge

Assegno per il nucleo familiare: rivalutazione 2005 e pagamento al coniuge

La circolare disciplina l’aggiornamento delle fasce di reddito per l’assegno per il nucleo familiare (ANF) per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 e introduce la possibilità di erogare l’assegno direttamente al coniuge non titolare di autonomo diritto. Il documento richiama le regole applicabili in materia di requisiti, presentazione delle domande, comunicazione delle variazioni del nucleo familiare e gestione operativa delle richieste.

Rivalutazione delle fasce di reddito

Le fasce di reddito familiare rilevanti ai fini dell’ANF sono rivalutate annualmente in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2005 la rivalutazione è pari al 2%. I redditi rivalutati sono disponibili in Intranet, nel Minisito della DCRU - Trattamento economico, e la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà alle Strutture le tabelle aggiornate contenenti le fasce di reddito in relazione alla composizione familiare.

Requisiti economici e familiari per l’ANF

Il diritto all’assegno si fonda sulla valutazione congiunta del reddito e della composizione familiare. Ai fini del beneficio:

  • il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno 2004, risultante dal CUD/2005;
  • tale reddito deve rientrare nelle fasce da applicare per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006;
  • la somma dei redditi di lavoro dipendente dell’intero nucleo familiare non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo;
  • il reddito relativo all’abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla normativa fiscale.

Presentazione della dichiarazione e termini

Entro il 20 dicembre 2005 tutti i dipendenti, compresi i portieri addetti agli edifici di proprietà dell’Istituto, e i pensionati titolari del fondo 1948 devono presentare la dichiarazione dei redditi del proprio nucleo familiare relativi al 2004. La dichiarazione va presentata:

  • al Dirigente dell’Unità di appartenenza, per i dipendenti;
  • al Dirigente dell’Unità che effettua il pagamento del trattamento pensionistico, per gli ex dipendenti titolari del fondo 1948.

La stessa dichiarazione è necessaria anche per la prima attribuzione dell’assegno. La circolare richiama inoltre che ogni variazione del nucleo familiare deve essere comunicata all’Amministrazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e comunque riportata nella compilazione del Modello A.

Erogazione diretta dell’assegno al coniuge

A decorrere dal 1° gennaio 2005 può essere richiesta l’erogazione diretta dell’ANF da parte del coniuge non titolare di un autonomo diritto. Il coniuge richiedente non deve essere titolare di:

  • rapporto di lavoro dipendente;
  • pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Il coniuge può esercitare solo il diritto relativo alla corresponsione dell’assegno.

Domanda, decorrenza e modalità di pagamento

Il coniuge interessato deve presentare apposita domanda. In caso di prima concessione, la richiesta va compilata in calce alla domanda di concessione presentata dall’avente diritto. Se l’assegno è già in pagamento, la richiesta va presentata in occasione della ripresentazione annuale della domanda oppure in qualsiasi momento utilizzando il Modello B.

Per i soggetti che, sia in servizio sia pensionati, siano titolari di trattamenti pensionistici a carico dell’INPS, escluse le pensioni sociali, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS.

Il diritto del coniuge alla percezione diretta decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda e non ha efficacia per il periodo pregresso. Il coniuge deve inoltre indicare le modalità di pagamento prescelte, come assegno circolare o accredito su conto corrente.

Recuperi per importi indebiti e casi particolari

Se, a causa della mancata comunicazione da parte dell’avente diritto di variazioni del nucleo familiare, siano stati erogati importi superiori al dovuto, le somme indebitamente corrisposte vengono recuperate sulla cedola stipendiale dell’avente diritto.

La circolare richiama anche il caso del coniuge divorziato o legalmente separato, affidatario di figli minori, che può percepire l’eventuale assegno spettante al titolare a condizione che:

  • non svolga attività lavorativa;
  • non sia titolare di pensione;
  • svolga un’attività per la quale non è previsto trattamento di famiglia.

Tale ipotesi è espressamente indicata come estranea all’applicazione del comma 559 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.

Istruzioni operative e diffusione

In attesa della definizione della procedura informatizzata, le richieste del coniuge, sia tramite Modello A sia tramite Modello B, devono essere inoltrate alla Direzione Centrale - Ufficio III, che provvede alla sospensione dell’erogazione dell’ANF all’avente diritto, alla comunicazione all’interessato e al pagamento al coniuge secondo le modalità richieste.

Per quanto non modificato dalla circolare, e in particolare per gli adempimenti del personale interessato, restano applicabili le istruzioni già impartite in precedenza. Rimane inoltre confermata la competenza decentrata in materia.

La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale mediante affissione agli albi di ciascuna Unità fino al 20 dicembre 2005, termine ultimo per la presentazione delle domande, e notificata agli ex dipendenti titolari di pensione o rendita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione delle notifiche deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.

Punti principali

Rivalutazione delle fasce di reddito

Le fasce di reddito familiare utili per il calcolo dell’ANF sono rivalutate annualmente in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2005 la rivalutazione è fissata al 2%. I redditi rivalutati sono resi disponibili in Intranet e la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà le tabelle aggiornate alle Strutture.

Requisiti per il riconoscimento dell’assegno

L’erogazione dell’ANF dipende congiuntamente dal reddito e dalla composizione del nucleo familiare. Il reddito da considerare è quello del 2004 (CUD/2005) e deve rientrare nelle fasce valide per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006. Inoltre, la somma dei redditi da lavoro dipendente dell’intero nucleo non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo. Il reddito dell’abitazione principale va considerato al lordo della deduzione fiscale.

Domanda e dichiarazione annuale dei redditi familiari

Entro il 20 dicembre 2005 tutti i dipendenti, compresi i portieri degli edifici di proprietà dell’Istituto e i pensionati titolari del fondo 1948, devono presentare la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare riferita al 2004. La dichiarazione va resa al dirigente dell’Unità di appartenenza per i dipendenti e al dirigente dell’Unità che paga il trattamento pensionistico per gli ex dipendenti. La stessa dichiarazione è necessaria anche per la prima attribuzione dell’assegno.

Variazioni del nucleo familiare

Ogni variazione del nucleo familiare deve essere comunicata all’Amministrazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e comunque riportata in fase di compilazione del Modello A.

Erogazione diretta al coniuge dell’avente diritto

Dal 1° gennaio 2005 può essere richiesta l’erogazione diretta dell’ANF al coniuge non titolare di un autonomo diritto. Il coniuge richiedente non deve essere titolare di rapporto di lavoro dipendente né di pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e può esercitare solo il diritto relativo alla corresponsione dell’assegno.

Domanda del coniuge e decorrenza del pagamento

In caso di prima concessione, la richiesta del coniuge va compilata in calce alla domanda di concessione dell’avente diritto. Se l’assegno è già in pagamento, la richiesta va presentata in occasione della ripresentazione annuale della domanda oppure in qualsiasi momento tramite Modello B. Il diritto alla corresponsione diretta decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda e non ha effetto per il periodo precedente. Il coniuge deve indicare le modalità di pagamento prescelte.

Recupero di indebiti e casi particolari

Se, per mancata comunicazione delle variazioni del nucleo familiare da parte dell’avente diritto, siano stati erogati importi superiori a quelli spettanti, le somme indebitamente corrisposte vengono recuperate sulla cedola stipendiale dell’avente diritto. È inoltre richiamata la possibilità che il coniuge divorziato o legalmente separato, affidatario di figli minori, percepisca l’assegno eventualmente spettante al titolare, a condizione che non svolga attività lavorativa, non sia titolare di pensione e svolga un’attività per la quale non è previsto trattamento di famiglia.

Istruzioni operative e diffusione

In attesa della procedura informatizzata, le richieste del coniuge con Modello A o Modello B devono essere inviate alla Direzione Centrale - Ufficio III, che cura la sospensione dell’ANF all’avente diritto e il pagamento al coniuge secondo le modalità indicate. Restano ferme le istruzioni precedenti per quanto non modificato e la competenza decentrata. La circolare deve essere diffusa a tutto il personale tramite affissione agli albi fino al 20 dicembre 2005 e notificata agli ex dipendenti pensionati o titolari di rendita mediante raccomandata A/R.

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