Cassazione Civile, Ordinanza n. 08199/2024 del 26/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1895/2022, ma prima della decisione il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, munita dei relativi poteri. Il ricorso era stato fissato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il controricorrente ha resistito con controricorso. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia e la questione del cd. doppio contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme all'art. 391 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, precisando che l'estinzione consegue alla rinuncia a prescindere dall'accettazione della controparte, rilevante solo ai fini delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, perché la relativa previsione opera soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, se compiuta dal difensore munito di procura speciale, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione, indipendentemente dall'accettazione della controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il cd. doppio contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando proveniente dal difensore munito di procura speciale e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte.
- L'accettazione della rinuncia rileva solo ai fini della regolazione delle spese processuali, non ai fini della produzione dell'effetto estintivo.
- La disciplina del cd. doppio contributo unificato, in quanto eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e si applica solo ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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