Regolamento (UE) 2017/2343
Regolamento (UE) 2017/2343 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca degli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona X per le navi battenti bandiera portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato al Portogallo per uno specifico stock di squali di acque profonde e impone la chiusura immediata della pesca per tale stock. Dal 28 ottobre 2017 le navi interessate non possono più pescare, trattenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture del medesimo stock. L'atto è adottato sulla base del regolamento sul controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca degli squali di acque profonde per le navi battenti bandiera portoghese nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona X, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Portogallo o ivi immatricolate che effettuano attività di pesca dello stock indicato in allegato. Riguarda lo stock di squali di acque profonde (Deania hystricosa e Deania profundorum) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona X. Il divieto opera dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dal 28 ottobre 2017. Non contiene esclusioni ulteriori.
Divieto di pesca degli squali di acque profonde per le navi portoghesi
Il regolamento interviene nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca, richiamando l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che il contingente 2017 per un determinato stock di acque profonde è stato esaurito e dispone la conseguente chiusura delle attività di pesca.
Contesto normativo e presupposto della chiusura
Il considerando richiama il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissava i contingenti per il 2017. Le catture dello stock indicato nell'allegato da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro interessato hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato; per questo motivo la Commissione ritiene necessario vietare la pesca di detto stock.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'atto riguarda esclusivamente il Portogallo e le navi battenti bandiera portoghese o in esso immatricolate. L'oggetto materiale è lo stock di squali di acque profonde identificato come DWS/10- e descritto come Deania hystricosa e Deania profundorum. L'ambito geografico comprende le acque dell'Unione e le acque internazionali della zona X.
Effetti del regolamento: esaurimento del contingente e divieti
Ai sensi dell'articolo 1, il contingente di pesca per il 2017 si considera esaurito a decorrere dal 28.10.2017, data di chiusura indicata in allegato. L'articolo 2 vieta, dalla stessa data, qualsiasi attività di pesca dello stock da parte delle navi interessate e vieta anche di conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Allegato: dati operativi della chiusura
L'allegato individua il contingente n. 35/TQ2285, lo Stato membro Portogallo, lo stock DWS/10-, la specie squali di acque profonde (Deania hystricosa e Deania profundorum), la zona di applicazione come acque dell'Unione e acque internazionali della zona X, e la data di chiusura del 28.10.2017.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Portogallo per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito dalla data stabilita nello stesso allegato, cioè dal 28.10.2017.
Divieto di pesca e operazioni correlate
A decorrere dalla data di chiusura fissata in allegato, è vietata alle navi battenti bandiera portoghese o in esso immatricolate la pesca dello stock di squali di acque profonde (Deania hystricosa e Deania profundorum) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona X. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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