Ordinanza n. 1047/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto n. 100045/2025 dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, emesso in data 12.01.2026 e notificato in pari data a mezzo PEC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego risulta fondato su plurime ragioni ostative individuate dall'Ispettorato territoriale del lavoro: la mancanza del requisito del primo ingresso in Italia come lavoratore stagionale, l'incapienza reddituale del datore di lavoro e l'incoerenza della storia lavorativa del richiedente rispetto alla finalità del permesso stagionale. Il ricorrente ha contestato tali presupposti, senza tuttavia dimostrarne l'erroneità neppure in via presuntiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. In sede sommaria, ha ritenuto che il diniego fosse sostenuto da plurime e specifiche ragioni ostative, riconducibili a requisiti essenziali e inderogabili della normativa di settore. In particolare, la mancanza del requisito del primo ingresso come lavoratore stagionale, ove confermata nel merito, precluderebbe la conversione e renderebbe l'attività amministrativa vincolata, senza spazio per valutazioni discrezionali sull'integrazione del richiedente. Anche l'incapienza reddituale del datore di lavoro e l'incoerenza della storia lavorativa sono state ritenute ragioni autonome e sufficienti a sostenere il diniego, in quanto basate su accertamenti fattuali non smentiti dal ricorrente. Il pregiudizio allegato, pur esistente, è stato ritenuto non meritevole di tutela cautelare perché conseguente al mancato possesso dei requisiti di legge. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni fattuali e giuridiche.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al pregiudizio dedotto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego di conversione del permesso di soggiorno presuppone la sussistenza di sufficienti profili di fumus boni iuris; la mera esistenza di un pregiudizio conseguente al diniego non è sufficiente quando il pregiudizio rappresenti la conseguenza del mancato possesso dei requisiti di legge.
- La mancanza di un requisito essenziale e inderogabile previsto per la conversione del permesso di soggiorno può rendere vincolata l'attività amministrativa e precludere valutazioni discrezionali riferite al grado di integrazione del richiedente.
- Quando il diniego di conversione del permesso di soggiorno è fondato su più ragioni ostative autonome e sufficienti, la mancata dimostrazione dell'erroneità anche di una sola di esse può risultare decisiva, purché le ragioni residue siano idonee a sostenere autonomamente il provvedimento.
- Gli accertamenti fattuali posti dall'amministrazione a fondamento del diniego non possono essere superati in sede cautelare mediante mere contestazioni, se il ricorrente non ne dimostra l'erroneità neppure in via presuntiva.
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