Cassazione Penale, Sentenza n. 7582/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Milano. L'indagato è accusato, in concorso con altri, di lesioni (artt. 110, 582, 585 c.p.) per un'aggressione notturna con uso di arma impropria (una bottiglia). Il motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è un vizio di motivazione: la difesa sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto idonea la misura sulla base di un presupposto erroneo (l'esistenza di un divieto di allontanamento notturno aggiuntivo, in realtà non imposto dal GIP).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'errata indicazione, nella motivazione del riesame, dell'esistenza di un divieto notturno fosse elemento puramente 'ad iuvandum' e non decisivo, poiché i giudici avevano fornito una motivazione ampia, logica e coerente sulla gravità indiziaria e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando numerose risultanze investigative. La difesa non ha dimostrato in che modo l'errore avrebbe mutato l'esito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza depositata il 01/12/2021.
Norme richiamate
art. 110, 582, 585, comma 1, cod. pen.
Norme sostanziali richiamate per qualificare il reato contestato: concorso di persone (art.110) e lesioni personali (art.582) con la circostanza aggravante prevista dall'art.585, comma 1 (lesioni personali commesse con mezzi o modalità che ne aggravano la gravità), applicata in relazione all'uso di arma impropria (bottiglia) e alla dinamica dell'aggressione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la difesa ha fondato il ricorso su questa fattispecie denunciando carenza o contraddittorietà della motivazione del giudice del riesame.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamata in relazione alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero: disciplina la possibilità, in determinate condizioni, di formulare requisitoria scritta; qui il PM ha proposto la declaratoria di inammissibilità mediante tale strumento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando l'importo in euro 3.000.
Massime di principio
- Un errore materiale o una menzione inesatta nella motivazione è inidoneo a far annullare una decisione se la motivazione complessiva è solida e le ragioni decisive sono fondate su altre risultanze; l'errore dev'essere dimostrato come determinante per l'esito per essere rilevante.
- La difesa ha l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'errore imputato alla motivazione e l'alterazione della decisione: critiche generiche ai criteri valutativi non sono sufficienti.
- I giudici valutano la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione) sulla base delle risultanze investigative e della proporzionalità della misura; una misura di minore gravità può essere confermata se appare idonea a impedire spostamenti incontrollati del soggetto.
- In sede di cassazione per vizio di motivazione (art.606 c.p.p.), è necessario indicare concretamente in quale punto e perché la motivazione sarebbe contraddittoria, illogica o insufficiente, altrimenti il motivo sarà dichiarato manifestamente infondato.
- Le spese e le sanzioni accessorie (es. pagamento alla Cassa delle Ammende) possono essere ordinate in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, secondo quanto previsto dall'art.616 c.p.p.
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