Sentenza n. 756/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1510/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 99/2024, pubblicata in data 04.06.2024, notificata il 11.06.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 226,24, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali sino al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 226,24 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, e notificata al Ministero mediante PEC. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente attestato e notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e risultava incontestata la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, comprensive degli interessi legali, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la natura seriale e reiterata dell'inottemperanza ministeriale relativa a condanne per ferie non godute.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità della copia del titolo giudiziale all'originale; il TAR considera tale attestazione sufficiente ai fini dell'azionabilità del titolo, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo l'abrogazione di tale requisito.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina dell'attestazione di conformità del titolo giudiziale.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la regolare attestazione di conformità del titolo giudiziale all'originale è sufficiente ai fini dell'azionabilità del titolo, non essendo più necessaria la sua spedizione in forma esecutiva per i titoli soggetti alla disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza; il ricorso è quindi procedibile quando tale termine sia inutilmente decorso dalla notificazione del titolo.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e verificata la regolare azionabilità del titolo, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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