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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33410/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Regione Campania ha impugnato la sentenza che l'aveva ritenuta legittimata passiva e aveva confermato il decreto ingiuntivo a favore del Consorzio Co.Ge.Ri., contestando l'interpretazione del D.P.C.M. 21/02/2000 n.6164 (art.3, comma 3) nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto che la Regione fosse subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. La Regione ha dedotto carenza di legittimazione passiva perché, a suo avviso, l'espressione "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento" implicherebbe che solo il contenzioso già pendente alla data del trasferimento resti a carico di ANAS, mentre i contenziosi avviati successivamente non dovrebbero gravare sull'ente cedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Campania ritenendo infondata l'interpretazione data dalla Corte d'appello. La Corte suprema ha precisato che l'inciso del comma 3 dell'art.3 del D.P.C.M. deve intendersi nel senso che ANAS resta responsabile per il contenzioso fondato su fatti ed atti anteriori al trasferimento dei beni, indipendentemente dal momento in cui il contenzioso sia stato instaurato (già pendente, già definito o successivamente instaurato). Ne è conseguito che la Regione Campania non aveva legittimazione passiva nella causa in esame e la sentenza impugnata è stata cassata; il decreto ingiuntivo opposto dalla Regione è stato revocato e la controversia decisa nel merito ai sensi dell'art.384, secondo comma, c.p.c. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3 (come modificato dal D.P.C.M. 21 settembre 2001)

    "resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti"

    La Corte ha interpretato l'inciso nel senso che ANAS conserva la responsabilità per i contenziosi fondati su fatti e atti anteriori al trasferimento dei beni, a prescindere dal momento in cui il contenzioso sia instaurato (pendente, già definito o successivo). L'elemento discriminante è l'epoca dei fatti/atti, non quella dell'instaurazione del giudizio.

  • art. 12 preleggi c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa all'interpretazione normativa; la Corte si è attenuta al criterio testuale e sistematico per l'ermeneutica della norma impugnata.

  • art. 101 D.Lgs. 112/1998

    Norma richiamata a cornice normativa sul trasferimento di funzioni e rapporti amministrativi; utilizzata in riferimento al quadro normativo che regola i rapporti tra ANAS e Regioni dopo il trasferimento.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3)

    Fondamento di censura in cassazione per vizio di interpretazione e applicazione della norma da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla errata interpretazione del D.P.C.M.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per decidere la controversia nel merito senza rinvio, essendo il tema di diritto risolvibile senza nuovi accertamenti di fatto.

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 137/2020 (rito "cartolare")

    Richiamato in punto di procedura per la trattazione del ricorso con il rito speciale cartolare previsto dalla normativa emergenziale; ha disciplinato la forma di trattazione in udienza

Massime di principio

  • Per stabilire quale ente sia legittimato passivo dopo trasferimenti normativi di beni/competenze, il criterio decisivo è l'epoca dei fatti e degli atti che hanno dato origine alla pretesa: se i fatti/atti sono anteriori al trasferimento, la responsabilità resta dell'ente trasferente (es. ANAS), anche se il giudizio è instaurato dopo il trasferimento o è già definito.
  • La locuzione "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti" va interpretata in senso ampio: comprende contenziosi già pendenti, già definiti e quelli che saranno instaurati successivamente, purché fondati su fatti/atti anteriori alla data di trasferimento.
  • Non è decisivo il momento di instaurazione della causa ma la temporalità degli atti-fondamento della pretesa; pertanto, il semplice fatto che l'azione sia promossa dopo il trasferimento non trasferisce automaticamente la legittimazione passiva al soggetto subentrante.
  • Le deroghe previste dalla stessa norma (es. ultimazione dei lavori) sono autonome rispetto alla clausola sul contenzioso: occorre valutare separatamente lo stato dei lavori e la natura temporale dei fatti che originano la controversia.
  • Le clausole contrattuali o il diritto di rivalsa tra concedente e concessionario non possono elidere la disciplina normativa che ripartisce la responsabilità tra ente trasferente ed ente subentrante; in caso di contrasto, va verificata la norma pubblicistica che regola il subentro.
  • In sede difensiva, chi intende agire contro la Regione o l'ente subentrante deve provare che la pretesa deriva da fatti/atti successivi al trasferimento o non inerenti ai beni trasferiti; viceversa chi agisce per ottenere rimborsi riferibili ad atti anteriori deve rivolgersi all'ente trasferente.

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