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Sentenza

Sentenza del 19/03/2018 n. 784 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 per tardività della notifica. L'Ufficio sosteneva l'applicabilità del raddoppio dei termini di decadenza, in quanto le sponsorizzazioni fatturate dalla ASD V. sarebbero state operazioni soggettivamente inesistenti, con possibili rilevanze penali. La società contestava sia la validità dell'accertamento e dell'atto di appello per asseriti difetti di sottoscrizione e delega, sia l'applicabilità del raddoppio dei termini alla luce dell'archiviazione del procedimento penale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'archiviazione del procedimento penale non impedisce il raddoppio dei termini, poiché è sufficiente che, valutando il quadro indiziario esistente al momento dell'accertamento, sussistessero seri indizi di una violazione penalmente rilevante e quindi l'obbligo di denuncia. Nel caso concreto, il processo verbale della Guardia di Finanza evidenziava l'inesistenza soggettiva delle operazioni, poiché le prestazioni risultavano effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture. Sono state inoltre respinte le eccezioni relative alla mancata qualifica dirigenziale del funzionario firmatario e alla presunta necessità di una delega specifica per la sottoscrizione dell'appello. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.200,00.

Norme richiamate

  • Art. 37 del D.L. n. 223/2006

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni tributarie per le quali sussista l'obbligo di denuncia penale.

  • Art. 331 c.p.p.

    Rileva per individuare l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio; ai fini del raddoppio non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata, né che il procedimento penale si concluda con una condanna.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    Consente la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato della carriera direttiva, senza richiedere necessariamente che tale soggetto rivesta la qualifica dirigenziale.

  • Art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000

    Impone l'obbligo di motivazione degli atti tributari; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché l'avviso riportava il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione.

  • Artt. 10 e 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Riconoscono all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio, consentendo la sottoscrizione dell'appello da parte del preposto al reparto competente anche senza una delega specifica esibita.

  • Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina il procedimento di reclamo e mediazione tributaria; le questioni relative al deposito dell'atto impugnato non hanno inciso sull'esito finale, essendo stato accolto l'appello nel merito.

Massime di principio

  • L'archiviazione del procedimento penale, così come l'assenza di una condanna o di un'assoluzione, non esclude automaticamente il raddoppio dei termini di accertamento: il giudice tributario deve verificare se, al momento dell'accertamento, esistessero seri indizi di un reato tributario.
  • La verifica dei presupposti per il raddoppio deve essere effettuata con una valutazione retrospettiva, considerando il quadro indiziario disponibile all'epoca, e non l'esito successivo del procedimento penale.
  • Le operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali il soggetto che esegue la prestazione è diverso da quello indicato in fattura, possono costituire violazioni penalmente rilevanti e giustificare il raddoppio dei termini, soprattutto quando incidono sulla detrazione IVA.
  • Le eccezioni relative a vizi propri dell'avviso di accertamento, come la mancata o irregolare delega di firma, devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado; in caso contrario possono essere dichiarate inammissibili nelle fasi successive.
  • La mancata qualifica dirigenziale del funzionario delegato non determina automaticamente la nullità dell'avviso, se la sottoscrizione proviene da un funzionario appartenente all'ufficio e competente in base a una valida delega.
  • L'appello dell'Agenzia delle Entrate può essere validamente sottoscritto dal preposto al reparto competente anche senza la produzione di una delega specifica, salvo che il contribuente dimostri che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio o non aveva il potere di impugnare.

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