Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09915/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore pubblico)

La controversia

La lite nasce dal recupero, mediante ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910, di somme corrisposte a titolo di maggiorazione dell'indennità spettante per la carica di assessore provinciale, poi ritenute non dovute dall'amministrazione a seguito dell'istituzione della Città metropolitana di Palermo. Il giudice d'appello aveva respinto l'opposizione del destinatario ritenendo che, in presenza di un'ingiunzione patrimoniale dell'ente pubblico assistita da presunzione di legittimità, spettasse all'opponente provare l'infondatezza della pretesa, prova che nella specie non era stata fornita. Il ricorrente ha dedotto sette motivi: (1) improcedibilità/inammissibilità dell'appello per estinzione della provincia e venir meno del mandato alle liti; (2) omesso esame di fatti decisivi e erronea ripartizione dell'onere della prova, con mancata considerazione delle prove dedotte e della richiesta di ctu, oltre alla questione del recupero al netto e non al lordo; (3) illegittimità della declaratoria di indebita percezione, sostenendo che la corresponsione avvenne in base a delibera di giunta e che la legge regionale subordinava la debenza alla sola individuazione delle aree metropolitane; (4) errata applicazione della prescrizione, che sarebbe quinquennale e non decennale, e rilievo della buona fede; (5) erronea negazione del titolo alle somme per mancata costituzione dell'area metropolitana e prova dell'attivazione dell'ente; (6) errata qualificazione dell'opposizione come accertamento negativo con conseguente onere probatorio in capo all'opponente, nonché difetto di motivazione formale dell'ingiunzione; (7) omessa considerazione della buona fede del percettore e della legittimità originaria dell'erogazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo per rinuncia e inammissibile il quarto per difetto di specificità; accoglie il secondo motivo nei limiti della censura relativa all'onere della prova e accoglie il sesto motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 l'amministrazione opposta ha la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del credito. Restano assorbiti, in tutto o in parte, gli altri motivi. La sentenza d'appello è cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è rinviata al giudice di merito per nuovo esame, alla luce del principio di diritto enunciato, circa la prova dell'indebito e delle eventuali questioni conseguenti.

Norme richiamate

  • R.D. 14 aprile 1910, n. 639

    L'ingiunzione patrimoniale dell'ente pubblico è titolo esecutivo formato unilateralmente, ma nel giudizio di opposizione non gode di una presunzione di verità tale da invertire stabilmente l'onere della prova a favore dell'amministrazione.

  • art. 330 c.p.c.

    In caso di evento interruttivo non portato legalmente a conoscenza della controparte, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore secondo il regime dell'ultrattività del mandato.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica puntuale e specifica alle ragioni della decisione impugnata; la censura generica o non confrontata con la ratio decidendi è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di opposizione a ingiunzione patrimoniale la pubblica amministrazione opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, deve provare i fatti costitutivi del credito; l'opponente prova i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

  • art. 111 Cost.

    È incompatibile con il giusto processo il mantenimento di un privilegio probatorio dell'amministrazione nella successiva fase contenziosa, dopo la formazione unilaterale del titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex r.d. n. 639/1910, la pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
  • La presunzione di legittimità del titolo amministrativo opera, al più, nella fase di formazione unilaterale dell'ingiunzione e non si estende automaticamente alla fase contenziosa di opposizione.
  • L'opponente non è tenuto a dimostrare in via generale l'infondatezza del credito, ma solo a provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione dedotta dall'amministrazione.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare una tesi senza criticare l'argomentazione decisiva adottata dal giudice di merito.
  • L'eccezione di prescrizione è ritualmente proposta mediante allegazione dell'inerzia del titolare; la determinazione del termine applicabile e del dies a quo rientra nel sindacato del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.