Cassazione Civile, Ordinanza n. 37699/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata riferiti agli anni 2009 e 2010 nei confronti di un avvocato iscritto all'albo. La Corte d'appello aveva ritenuto non dovuti i contributi: per il 2009 perché il credito contributivo sarebbe stato prescritto, assumendo come dies a quo la scadenza del 16 giugno 2010 e reputando tardiva la richiesta INPS del 30 giugno 2015; per il 2010 perché aveva escluso l'obbligo contributivo sul presupposto che il professionista avesse prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, soglia ritenuta dalla Corte territoriale decisiva. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme che regolano l'iscrizione e il versamento alla Gestione separata, sostenendo che per il professionista abituale la soglia reddituale di 5.000 euro non è il presupposto dell'obbligo, rilevando invece il carattere abituale dell'attività; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla prescrizione e sui termini di versamento, sostenendo che per i contributi del 2009 il termine prescrizionale decorreva dal 6 luglio 2010, in virtù del differimento dei versamenti disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, e non dal 16 giugno 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà, per il 2009, assumere come dies a quo della prescrizione il 6 luglio 2010, tenendo conto del differimento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010; per il 2010 dovrà invece accertare in fatto se l'attività libero-professionale dell'avvocato fosse svolta in forma abituale o meno, poiché solo tale elemento è decisivo per l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato per la procedura camerale non partecipata.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Norma base sull'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti indicati dalla legge.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2001 conv. in L. 111/2011
Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo e del regime della Gestione separata.
art. 53 d.P.R. 917/1986
Norma sul reddito di lavoro autonomo richiamata ai fini dell'inquadramento del reddito professionale.
artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980
Richiamati dall'INPS nel quadro normativo relativo alla previdenza forense.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Richiamato per la disciplina dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata degli avvocati non tenuti alla Cassa nazionale forense.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, in combinazione con il momento di scadenza del versamento contributivo.
art. 2944 c.c.
Richiamato nel motivo sull'individuazione del dies a quo della prescrizione.
art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997
I versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
art. 17 d.P.R. 435/2001
Richiamato per i termini di pagamento collegati alla dichiarazione dei redditi.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha natura regolamentare e ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento per taluni contribuenti, rilevando anche ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
Per i contribuenti indicati dalla norma, il versamento dei contributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi doveva avvenire entro il 6 luglio 2010 senza maggiorazione, e successivamente con maggiorazione dello 0,40 per cento.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997
È la delega in attuazione della quale è stato emanato il D.P.C.M. 10 giugno 2010.
art. 55 r.d.l. 1827/1935
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dal carattere abituale dell'attività libero-professionale svolta; la soglia reddituale di 5.000 euro non costituisce il presupposto costitutivo dell'obbligo quando l'attività sia abituale, ma rileva per le attività di lavoro autonomo occasionale.
- L'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto da indici presuntivi, come iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale dell'attività o entità del reddito, senza che uno solo di tali elementi sia di per sé decisivo.
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi stessi, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini del decorso della prescrizione contributiva rilevano anche eventuali differimenti normativi dei termini di versamento disposti per categorie di contribuenti, quando tali differimenti incidano sul termine legale di pagamento.
- I D.P.C.M. emanati in attuazione di una delega legislativa e con funzione integrativa della disciplina dei versamenti possono assumere rilevanza normativa anche nella determinazione del termine di scadenza del pagamento contributivo.
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