Cassazione Penale, Sentenza n. 22302/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che dispone la divisione in natura di un corpo di fabbrica confiscato, chiedendo la violazione e falsa applicazione del comma 7-ter dell'art. 48 d.lgs. n. 159/2011 e censurando il vizio di motivazione. Vetrugno sostiene che il tribunale, nonostante le indicazioni tecniche discordanti del consulente, abbia assegnato le singole porzioni ai condividenti omettendo di valutare la sua istanza di assegnazione e travisando le prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi attinenti al vizio di motivazione siano inammissibili in sede di ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, ammesso soltanto per violazione di legge. Sostanzialmente la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente disposto una consulenza tecnica, che ha accertato che il compendio è costituito da tre unità autonome non perfettamente corrispondenti alle quote di comproprietà; ciò non implica indivisibilità. Il Tribunale ha quindi legittimamente provveduto alla divisione assegnando le porzioni e compensando la limitata differenza di valori con un conguaglio (euro 8.576,66) a favore della ricorrente, respingendo la sua richiesta di assegnazione integrale (che presupponeva l'indivisibilità). Ha inoltre affermato che eventuali irregolarità edilizie non precludono la traslazione degli immobili disposta in esecuzione della confisca. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 48, comma 7-ter)
art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159/2011
Regola la procedura quando è oggetto di confisca una quota ideale: prevede incidente di esecuzione, accertamenti tecnici e possibilità di assegnazione dell'immobile ai partecipanti solo se il bene risulta indivisibile, con compensazione tramite conguaglio se sono individuabili porzioni coerenti alle quote.
codice di procedura penale
Strumento processuale (incidente di esecuzione) richiamato per gli adempimenti tecnici e per l'intervento del tribunale nella fase esecutiva della confisca e divisione del bene.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
art. 46 d.P.R. n. 380/2001
Le nullità edilizie/urbanistiche che precludono trasferimenti inter vivos non incidono sulla efficacia traslativa conseguente alla confisca; quindi le irregolarità non impediscono l'assegnazione/distribuzione dei cespiti confiscati.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284
Principio secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; i profili critici di merito o motivazione inammissibili in cassazione.
Massime di principio
- Nel caso di confisca di quote ideali di immobili il tribunale deve disporre accertamenti tecnici per valutare la divisibilità del compendio prima di decidere sull'assegnazione.
- La 'divisibilità' va intesa come possibilità di individuare porzioni fisiche coerenti con la destinazione economica e funzionale dell'immobile, non come perfetta corrispondenza di valore con le quote: differenze contenute possono essere compensate con conguagli in denaro.
- La richiesta di assegnazione da parte di uno dei partecipanti presuppone che il bene sia stato previamente valutato come indivisibile; se il perito rileva divisibilità, la domanda di assegnazione integrale può essere legittimamente respinta.
- Irregolarità edilizie o urbanistiche che ostano a un nuovo frazionamento non impediscono l'assegnazione delle unità già distinte nell'immobile quando la traslazione è conseguente a provvedimento di confisca.
- In materia di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato ai profili di diritto (violazione di legge); i censure sul merito o sulla motivazione del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22155/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22156/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22160/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22162/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22166/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →