Sentenza del 03/10/2016 n. 5730 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Riproposizione argomentazioni del primo grado - Specificità dei motivi - Onere - Assolvimento - Configurabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rispetto dell'onere di specificità dei motivi di appello previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, si doveva stabilire se la riproposizione delle stesse argomentazioni già dedotte in primo grado, ritenute dalla parte ancora idonee a sostenere la propria pretesa, fosse sufficiente a impugnare validamente la decisione sfavorevole.
La decisione
È stato affermato che la riproposizione in appello delle argomentazioni poste a fondamento della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l'onere di specificità dei motivi previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Il dissenso della parte soccombente può infatti riguardare anche l'intera decisione impugnata, senza necessità di formulare argomentazioni completamente nuove, purché sia chiara la volontà di contestare la decisione e di ottenere una diversa valutazione della domanda.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione.
La specificità dei motivi non richiede necessariamente nuove argomentazioni rispetto al primo grado. È sufficiente riproporre in modo riconoscibile le ragioni già dedotte, quando esse esprimano il dissenso dalla decisione impugnata e siano dirette a ottenere la riforma della stessa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello può essere fondato anche sulla riproposizione delle difese e delle argomentazioni già svolte in primo grado, se emerge chiaramente la contestazione della sentenza.
- L'onere di specificità dei motivi richiede una critica riconoscibile alla decisione impugnata, ma non impone necessariamente l'elaborazione di argomenti nuovi.
- La mera riproduzione meramente formale degli atti precedenti potrebbe non essere sufficiente se non consente di individuare il dissenso rispetto alla sentenza e la richiesta di riforma.
- Quando il giudice di primo grado ha respinto integralmente la domanda, il soccombente può contestare la decisione nel suo complesso riproponendo le ragioni originarie ritenute ancora fondate.
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