Cassazione Penale, Ordinanza n. 06341/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, c.p.p., deducendo con un unico motivo l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. Dalla ricostruzione dell'ordinanza emerge che, in secondo grado, l'imputato e il Procuratore generale avevano concordato la rideterminazione della pena, ritenuta congrua dal giudice di appello rispetto alla gravità dei fatti e alla condotta processuale dell'imputato. Il ricorso si collocava quindi contro una decisione resa a seguito di concordato in appello e mirava a contestare la motivazione sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sulle questioni residue devolute con l'impugnazione, poiché la sua cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. Conseguentemente, il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni alle quali la parte ha rinunciato, salvo che si denunci l'illegalità della sanzione, la difformità della decisione rispetto all'accordo, o profili relativi alla formazione del consenso. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Introduce il concordato in appello; la rinuncia ad alcuni motivi devolve al giudice solo le questioni non rinunciate e rende non necessaria una motivazione sulle residue questioni abbandonate.
art. 129 c.p.p.
Il giudice di appello, nel concordato in appello, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di immediata evidenza, in ragione della diversità dell'istituto rispetto al patteggiamento e della rinuncia ai motivi.
art. 599 c.p.p.
Richiamato quale antecedente normativo del concordato in appello, la cui giurisprudenza viene ritenuta ancora utile dopo la reintroduzione dell'istituto.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; non inserito.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che circoscrive il perimetro della cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati.
- Il giudice d'appello che accolga la richiesta di pena concordata non è tenuto a motivare sulle questioni devolute ma rinunciate, né sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emergano vizi relativi alla formazione del consenso o una pronuncia difforme dall'accordo.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile se deduce questioni alle quali l'imputato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, purché la sanzione resti legale e conforme ai limiti edittali e alla decisione concordata.
- Sono invece deducibili in cassazione i vizi concernenti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
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