Regolamento (UE) 2024/1803
Regolamento (UE) 2024/1803 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regime sanzionatorio UE relativo ad Haiti per allinearlo agli sviluppi della decisione PESC 2024/1804 e alla risoluzione ONU 2699 (2023). La modifica sostituisce il precedente embargo mirato con un divieto più ampio su assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armi leggere, di piccolo calibro e munizioni, applicabile all'intero territorio haitiano. È mantenuta una specifica deroga per le attività a sostegno di Nazioni Unite, missioni autorizzate o unità di sicurezza haitiane, purché orientate alla pace e alla stabilità.
Modifica il regolamento (UE) 2022/2309 rafforzando il regime restrittivo dell'Unione in considerazione della situazione ad Haiti, con un embargo sulle armi leggere, di piccolo calibro e munizioni applicabile all'intero territorio haitiano.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Riguarda la fornitura, il trasferimento, l'esportazione, l'assistenza tecnica, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria relativi ad armi leggere e di piccolo calibro, loro componenti e accessori, munizioni, nonché armi da fuoco, parti e componenti essenziali e munizioni destinati ad Haiti o a essere utilizzati ad Haiti. Prevede un'esclusione per attività destinate alle Nazioni Unite, a missioni autorizzate dalle Nazioni Unite o a unità di sicurezza operanti sotto il comando del governo di Haiti, purché finalizzate esclusivamente a promuovere pace e stabilità ad Haiti.
Modifica del regime restrittivo UE in considerazione della situazione ad Haiti
Il regolamento (UE) 2024/1803 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) 2022/2309 per adeguare il quadro sanzionatorio dell'Unione agli sviluppi della situazione ad Haiti. Il testo attua la decisione PESC 2024/1804 e si coordina con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2699 (2023), con l'obiettivo di garantire un'applicazione uniforme da parte degli operatori economici degli Stati membri.
Contesto e finalità
Il regolamento precedente disciplinava misure restrittive nei confronti di persone designate per il coinvolgimento in violenze delle bande, attività criminali o violazioni dei diritti umani, nonché per azioni idonee a compromettere pace, stabilità e sicurezza di Haiti e della regione. La decisione PESC 2023/1574 aveva già introdotto criteri complementari per misure autonomamente applicabili dall'Unione, incluse restrizioni di viaggio, congelamento dei beni e divieto di mettere risorse a disposizione, oltre a una deroga umanitaria collegata alla risoluzione ONU 2664 (2022).
Ambito oggettivo del nuovo divieto
Il regolamento sostituisce l'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2309 e amplia l'impostazione dell'embargo sugli armamenti. Il nuovo divieto riguarda:
- l'assistenza tecnica relativa a fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di armi leggere e di piccolo calibro, loro componenti e accessori e munizioni, conformemente all'allegato della decisione PESC 2021/38;
- l'assistenza tecnica relativa ad armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, come definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012;
- i finanziamenti e l'assistenza finanziaria, inclusi sovvenzioni, prestiti, assicurazione dei crediti all'esportazione, assicurazione e riassicurazione, quando finalizzati alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione degli articoli vietati o alla relativa assistenza tecnica.
Il divieto opera direttamente o indirettamente e si applica quando gli articoli o i servizi sono destinati a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo ad Haiti, oppure a essere utilizzati ad Haiti.
Ambito territoriale e destinatari
L'impostazione normativa è di ampia portata: il nuovo embargo non è più limitato a determinate persone o entità, ma si estende all'intero territorio haitiano per gli articoli e i servizi indicati. Ne derivano obblighi di compliance particolarmente rilevanti per esportatori, intermediari finanziari, assicuratori, operatori logistici e soggetti che forniscono servizi accessori collegati al commercio di armamenti o munizioni.
Deroga per attività a supporto della pace e della stabilità
L'articolo 2, paragrafo 2, esclude dal divieto le attività rivolte alle Nazioni Unite, a missioni autorizzate dalle Nazioni Unite o a unità di sicurezza sotto il comando del governo di Haiti, a condizione che l'assistenza sia destinata a essere utilizzata da o in coordinamento con tali entità e sia finalizzata esclusivamente alla promozione della pace e della stabilità nel Paese. La deroga è dunque circoscritta sia soggettivamente sia teleologicamente.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2309
L'articolo 1 del regolamento sostituisce integralmente l'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2309, ridefinendo il divieto principale e l'unica deroga espressamente prevista.
Divieto di assistenza tecnica e di supporto finanziario
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica relativa alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di armi leggere e di piccolo calibro, dei loro componenti e accessori e munizioni, nonché di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni. È inoltre vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, incluse sovvenzioni, prestiti, assicurazione dei crediti all'esportazione, assicurazione e riassicurazione, per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali articoli o per la relativa assistenza tecnica, quando destinati ad Haiti o a essere utilizzati ad Haiti.
Deroga per ONU e forze autorizzate
Il divieto non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria alle Nazioni Unite, a una missione autorizzata dalle Nazioni Unite o a un'unità di sicurezza operante sotto il comando del governo di Haiti, se tali attività sono destinate a essere utilizzate da o in coordinamento con tali entità e sono intese esclusivamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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