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Sentenza

Sentenza n. 12815/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 51/2025 pubbl. il 10/01/2025 del Tribunale di Frosinone, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso

Giustizia amministrativa202515812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato il Ministero alla relativa attivazione e liquidazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, relativo alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della carta con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese del giudizio presupposto. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della sentenza. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed erano decorsi più di centoventi giorni prima della notificazione del ricorso. Poiché non era controverso che il titolo non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e l'avvio dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei suoi confronti.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario emessa in funzione di giudice del lavoro è procedibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste per renderlo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non contesta e non dimostra l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento integrale delle statuizioni contenute nel titolo entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche con facoltà di delega.
  • L'attività del commissario ad acta non dà luogo a compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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