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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7344/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare: 1) la responsabilità per il reato di estorsione (travisto della prova e motivazione illogica rispetto alle immagini di videosorveglianza); 2) la determinazione della pena e la quantificazione dell'aumento per continuazione (violazione degli artt. 81, 133, 56, 628 e 629 c.p.); 3) l'omessa motivazione della Corte d'appello in merito all'adozione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero (art. 235 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo con riguardo al terzo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di motivare circa l'adozione della misura di sicurezza dell'espulsione (misura facoltativa ai sensi dell'art. 235 c.p. che richiede specifica valutazione della pericolosità sociale). Gli altri motivi sono stati respinti: il primo è stato considerato inammissibile poiché in sostanza censurava il giudizio di merito (contestazione di fatto e diversa lettura delle prove senza indicazione puntuale di travisamento), il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la determinazione della pena (con richiamo alla giurisprudenza delle SS.UU. sulla valutazione delle pene "satellite"). Conseguenza: annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame su quel punto; conferma della condanna e della misura della pena per il resto.

Norme richiamate

  • art. 235 cod. pen. (espulsione dello straniero)

    L'espulsione è misura di sicurezza personale facoltativa applicabile se il giudice, con adeguata motivazione, verifica la pericolosità sociale. L'omessa motivazione sulla sua adozione determina annullamento e rinvio.

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante)

    La Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante sul capo relativo ed ha inciso sulla determinazione della pena complessiva; la sua applicazione è stata valutata nel calcolo delle pene residue.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (vizio di motivazione)

    In cassazione il sindacato sulla motivazione è ammesso se riguarda la sua mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà; non è consentito impugnare liberamente valutazioni di merito non manifestamente illogiche.

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione attendibilità dei testimoni)

    La violazione della norma non comporta nullità automatica; contestazioni sull'attendibilità non sono deducibili in cassazione salvo che emergano come carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • artt. 81, 133, 56, 628, 629 cod. pen. (riferiti alla determinazione della pena e fattispecie)

    Richiamati nel motivo relativo alla quantificazione della pena e alla continuazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e infondata, richiamando la giurisprudenza che disciplina l'obbligo motivazionale quando si irroga pena al minimo edittale o si aumenta per continuazione.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (principio di autosufficienza del ricorso)

    Fa onere al ricorrente indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati e produrli: la Corte ha ritenuto mancante tale autosufficienza nella doglianza sul travisamento delle immagini.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020 (requisitoria scritta della Procura Generale)

    La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta e ha concluso per l'annullamento limitato alla misura di sicurezza; ciò è stato preso in considerazione dalla Corte.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito impugnare liberamente le valutazioni di merito: le doglianze sulla motivazione sono ammesse solo se riguardano la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; diversa rilettura delle prove è tipica del giudizio di merito e generalmente inammissibile
  • Per contestare un presunto travisamento della prova occorre indicare puntualmente gli atti/prove travisati e allegarli (principio di autosufficienza del ricorso); affermazioni generiche non bastano
  • La misura di sicurezza dell'espulsione (art. 235 c.p.) è facoltativa ma richiede motivazione specifica sulla pericolosità sociale: omissioni motivazionali su questo punto comportano annullamento e rinvio
  • Quando si contesta la quantificazione della pena e l'aumento per continuazione, il giudice deve motivare adeguatamente, specialmente se applica il minimo edittale o aumenti rilevanti; la giurisprudenza richiede maggior rigore motivazionale in tali casi
  • Le censure sulla attendibilità dei testimoni devono essere tradotte in censure di motivazione (mancanza o manifesta illogicità) per essere esaminate in cassazione; la semplice invocazione dell'art. 192 c.p.p. non è sufficiente
  • Un annullamento parziale (es. solo sulla misura di sicurezza) è possibile: la conferma della responsabilità penale e della pena non esclude che singoli profili procedurali o motivazionali vengano rimessi al giudice di merito per nuovo esame

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