Cassazione Penale, Ordinanza n. 05289/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell'imputato per il porto di un manganello telescopico in metallo, ritenuto integrante il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha riproposto censure relative al giustificato motivo del porto, alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze manifestamente infondate e generiche, osservando che esse non si confrontavano adeguatamente con la motivazione delle decisioni di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati e generici. La Corte ha rilevato che le questioni prospettate erano già state correttamente e adeguatamente esaminate nei giudizi di merito e che la mera riproposizione delle stesse, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, integra il vizio di genericità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110/1975
norma incriminatrice richiamata per il porto del manganello telescopico in metallo
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate nei giudizi di merito senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica puntuale e argomentata delle ragioni poste a base della decisione di merito.
- Quando il giudizio di legittimità termina con declaratoria di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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