Cassazione Penale, Sentenza n. 6009/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste lamentando, in sintesi: (i) carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto alle censure sollevate in appello sui capi h), p) e j) (reati per art. 648 e connessi), sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe affrontato specificamente le deduzioni difensive rivolte a tutti gli imputati; (ii) inosservanza o errata applicazione delle norme in materia di recidiva (art. 62-bis c.p., art. 99 c.p.) e del disposto procedurale richiamato (art. 597 cod. proc. pen.), nonché vizio di motivazione per la mancata disapplicazione delle recidive e per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal Tribunale di primo grado, con conseguente contestazione di una reformatio in peius nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in larga misura, reiterazioni dei motivi di appello già esaminati e respinti con motivazione congrua in entrambi i gradi, e che la sentenza di appello si fosse pienamente raccordata con quella di primo grado formando un corpo argomentativo coerente. In particolare la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione circa la responsabilità dei ricorrenti (sulla base degli elementi probatori emersi dai verbali di perquisizione e sequestro e dalle modalità di detenzione e collocazione dei beni) e congrua la valutazione sulla recidiva e sulle circostanze attenuanti generiche, riconducendole a regime di equivalenza e quindi non determinanti per una reformatio in peius. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Richiamato come norma sostanziale dei capi di imputazione (ricettazione). La Corte ha ritenuto sussistenti, alla luce degli elementi probatori, i presupposti della responsabilità per i capi a cui la norma si riferisce.
art. 110 e art. 648 cod. pen.
La contestazione connessa (concorso di persone nel reato di ricettazione) è stata valutata con riferimento alla responsabilità diretta e alla partecipazione; la Corte ha ritenuto fondate le imputazioni nei termini indicati in sentenza di appello.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulla recidiva speciale e relativa maggiorazione/situazione recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva in regime di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, impedendo la loro prevalenza e giustificando il calcolo della pena.
art. 99 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti: la Corte ha esaminato l'applicazione delle attenuanti generiche e ha ritenuto che siano state considerate in regime di equivalenza rispetto alla recidiva, senza che ciò determini un evidente vizio motivazionale.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti nella loro censura procedurale; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e non idonee a dimostrare un'erronea applicazione della norma o un vizio che giustifichi l'annullamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto in relazione ai limiti della motivazione nella motivazione della decisione; la Corte ha applicato il principio che in cassazione la motivazione dei ricorsi è sintetizzata nei limiti necessari, mentre la verifica riguarda la correttezza giuridica e logica delle decisioni di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui non costituisce vizio la mancata risposta testuale a tutte le doglianze quando la motivazione complessiva implicitamente le disattende; pertanto il silenzio su specifiche doglianze non è censurabile se la ricostruzione dei fatti non lascia alternative valide.
Massime di principio
- La Cassazione respinge i ricorsi che si limitano a reiterare in modo generico e aspecifico i motivi già proposti in appello e motivatamente respinti: le doglianze devono confrontarsi criticamente e con precisione con la motivazione impugnata.
- Se sentenza di primo grado e sentenza d'appello formano un corpo argomentativo coerente, il giudice di appello non è obbligato a ripetere analiticamente ogni valutazione già compiuta dal primo giudice; è sufficiente una motivazione logica che evidenzi i fatti decisivi.
- Il silenzio del giudice rispetto a una specifica doglianza non costituisce automaticamente vizio di motivazione se la decisione complessiva implicitamente esclude quella prospettazione difensiva.
- In materia di recidiva e circostanze attenuanti generiche è possibile il bilanciamento (regime di equivalenza): l'applicazione della recidiva può escludere la prevalenza delle attenuanti senza che ciò comporti per sé un vizio, purché il ragionamento sia adeguatamente motivato.
- In cassazione non è consentito un nuovo sindacato di merito sulla valutazione delle prove e sulla congruità della pena, salvo che emergano vizi logici o arbitrari nella motivazione che rendano la decisione illogica o priva di sufficiente fondamento.
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